Determina cassa vincolata al 01 gennaio
Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 al paragrafo 10.6 evidenzia:
All’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L’importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.
Al di là delle date riportate e dell’unicità del provvedimento descritto, questa operazione si ritiene vada compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.” (Corte Conti Marche con delibera n. 155/2023; cfr. Sezione regione controllo Calabria, deliberazione n. 113/2021/PRSP; in senso analogo, Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 173/2021/PRSP)