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Determinazione dell'indennità di funzione per il Presidente del consiglio

La Corte Conti Veneto, con delibera n. 128/2026 ha risposto a quesito in materia di determinazione indennità di funzione Presidente del Consiglio comunale. In particolare, i quesiti del Comune pongono all’attenzione della Corte:

1) se al presidente del consiglio di questo Comune (capoluogo di provincia con popolazione ricompresa tra i 30.001 ed i 50.000 abitanti) debba essere corrisposta la medesima indennità degli assessori parametrata all’indennità del Sindaco di fascia c): per i comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti pari al 70% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, oppure quella pari all’indennità degli assessori parametrata all’indennità del sindaco di fascia e): per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti pari al 35% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

2) se il Comune istante ha diritto ad un ulteriore rimborso delle maggiori somme che dovrà corrispondere nel caso in cui al Presidente del consiglio debba essere corrisposta la medesima indennità degli assessori parametrata all’indennità del sindaco di fascia c).

La Sezione ha evidenziato: dal tenore letterale della norma si evince che:

a) la base di calcolo delle indennità degli amministratori diversi dal sindaco deve essere individuata nell’indennità del sindaco come rideterminata ai sensi della nuova disciplina;

b) il rinvio al d.m. n. 119/2000 rileva esclusivamente ai fini dell’individuazione delle percentuali applicabili.

Ne consegue che, nei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti, l’indennità del sindaco da assumere quale parametro per il presidente del consiglio comunale è quella specificamente prevista per tale tipologia di enti, riconducibile alla fascia c) di cui al comma 583 della legge n. 234/2021.

A sua volta, l’art. 5, comma 3, del d.m. n. 119/2000, prevedendo l’equiparazione tra l’indennità del presidente del consiglio comunale e quella degli assessori, comporta che la misura del relativo compenso sia determinata applicando la medesima percentuale prevista per gli assessori all’indennità del sindaco così rideterminata.

L’interpretazione prospettata in via alternativa dal Comune istante, secondo cui la base di calcolo potrebbe essere individuata in relazione alla fascia demografica ordinaria (30.001–50.000 abitanti) (fascia e), non può essere condivisa, poiché tale opzione ermeneutica, privilegiando la disciplina normativa prevista dalla norma regolamentare (art. 5, comma 3, del d.m. n. 119/2000), comporterebbe la deroga, in violazione del principio di gerarchia delle fonti, alla disposizione di legge relativa all’indennità di sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti.