Indennità degli amministratori locali: dal 2026 si applicano solo le regole ordinarie
La Corte dei conti Liguria, nel parere n. 73/2026/PAR, ha chiarito che, con la cessazione al 31 dicembre 2025 della misura di salvaguardia temporanea prevista dal D.L. n. 198/2022, dal 1° gennaio 2026 il concorso dello Stato alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dell'indennità di funzione dei sindaci torna ad essere disciplinato dal regime ordinario. Di conseguenza, i contributi erariali del fondo di cui all'art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 sono riconosciuti esclusivamente ai comuni che, con oneri a carico del proprio bilancio, già corrispondono al sindaco l'indennità nella misura massima prevista dalla normativa previgente, al fine di compensare il maggior onere derivante dagli incrementi introdotti dal legislatore