← Indietro

Indennità di funzione per enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche

La Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 76/2026 ha affrontato quesito diretto a verificare se il divieto di corrispondere indennità di funzione, previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 per i componenti degli organi collegiali di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, trovi applicazione anche nel caso di un Consorzio – Azienda Speciale, dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, che operi con funzioni strumentali all'ente locale socio, quando i flussi finanziari provenienti dai soci hanno natura contrattuale convenzionale e non di "mero contributo facoltativo", e se ciò possa costituire presupposto per l'esclusione dal regime di gratuità previsto per gli enti puramente strumentali e assistiti”.

L’ente in particolare dichiara di propendere per il superamento di tale divieto, sulla scorta del pronunciamento assunto dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con la pronuncia n. 9/2019, in cui sarebbe stato affermato che il concetto di "contributo" debba intendersi come erogazione a fondo perduto, escludendo i corrispettivi erogati a fronte di prestazioni di servizi nell'ambito di rapporti sinallagmatici; in altri termini, “la gratuità della partecipazione agli organi amministrativi” sarebbe “una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare”.

La Sezione ha ricordato che il tenore letterale della norma, che vieta di corrispondere indennità di carica ai titolari di organi amministrativi di enti che “comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” ha portata generale ed estensiva, in quanto la parola “comunque”, fa riferimento alla generalità di fonti e titoli, e riguarda contributi versati a qualsiasi titolo e senza soglie quantitative di rilevanza. Rispetto a tale dicitura generale, le eccezioni sono state introdotte solamente per via legislativa, e con disposizioni tassative e di stretta interpretazione.

Le interpretazioni avallate dalla Sezione delle Autonomie, che il Collegio ritiene condivisibili, consentono di ritenere non integrative della fattispecie vietata solamente i versamenti iniziali al fondo di dotazione, e i ricavi da corrispettivi maturati nell’ambito di rapporti sinallagmatici, a fronte di prestazioni specifiche e puntuali, di volta in volta pattuite, a favore dell’ente territoriale beneficiario.

Ove invece un ente consortile benefici di contributi da enti pubblici non consorziati, ovvero da enti pubblici consorziati ma tenuti forfettariamente, o sulla base di parametri o indicatori potenziali di beneficio ritraibile dai servizi svolti dal consorzio, lo stesso rientra nel perimetro applicativo del citato comma 2 dell’articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010.