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Elezioni: irregolarità formali non annullano in automatico il voto

Con sentenza n. 2683 del 2 aprile 2026, il Consiglio di Stato, Sez. V., è intervenuto “sulle irregolarità delle operazioni elettorali e sulla giurisdizione in ipotesi di accertamento incidentale della sussistenza dell'elettorato attivo e passivo”, con alcune massime di particolare rilievo sul tema.

In primo luogo, il Collegio ha chiarito che, nel giudizio elettorale, “la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude.

Quanto alle irregolarità formali, il Collegio ha confermato il principio di strumentalità delle forme, che “rende rilevante, a fronte di un’eventuale violazione di previsioni formali, l’accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale. Pertanto, la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale.” Ne consegue che l’annullamento del voto presuppone sempre una prova di resistenza, ossia la dimostrazione ci sia stata una concreta alterazione dei risultati elettorali.

In tema di riparto di giurisdizione, il Collegio ha infine precisato che “nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva; spettano pertanto al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, laddove la decisione non verta sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo…Laddove venga impugnato l'atto di proclamazione degli eletti, deducendo che il difetto di elettorato attivo e/o passivo di taluni soggetti avrebbe portato ad un diverso risultato, investendo il petitum sostanziale immediato i risultati delle operazioni elettorali, in vista delle loro reiterazione, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, essendo fatto valere l'interesse legittimo alla correttezza delle operazioni elettorali, rispetto al quale la sussistenza del diritto di elettorato attivo e/o passivo va accertata in via incidentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a.