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Esproprio e vincolo culturale: le massime del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 3346/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che “l’attribuzione o l’esercizio di poteri espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche non comporta, di per sé, la qualificazione del soggetto esercente come pubblica amministrazione, né ne determina l’assimilazione ai soggetti pubblici rilevanti ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.22 gennaio 2004, n. 42 ("codice dei beni culturali e del paesaggio")”

Il Collegio chiarisce altresì che l’esproprio non determina automaticamente l’assoggettamento del bene al vincolo culturale ex art. 10, co. 1 D.lgs. 42/2004, in quanto, “la presunzione legale di interesse culturale … opera esclusivamente in relazione a beni appartenenti originariamente ai soggetti espressamente indicati dalla norma e non si estende ai beni già appartenenti a privati per il solo fatto del successivo trasferimento nella sfera pubblica”.