Espropri per pubblica utilità: l’Agenzia chiarisce le regole per la trascrizione nei registri immobiliari
Con la Risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, l’ interviene sulle modalità di esecuzione delle formalità di pubblicità immobiliare relative ai decreti di espropriazione per pubblica utilità, fornendo indicazioni operative di particolare interesse per enti locali, stazioni appaltanti e autorità esproprianti.
Il documento conferma che il decreto di esproprio può essere trascritto nei registri immobiliari "senza indugio", anche prima della notificazione e dell’immissione in possesso del beneficiario. In tale ipotesi, nella nota di trascrizione deve essere evidenziata la condizione sospensiva prevista dall’art. 23 del Testo unico espropri. Successivamente, una volta eseguita l’immissione in possesso, dovrà essere richiesta l’annotazione del relativo verbale.
L’Agenzia ritiene inoltre che non sia necessario produrre al conservatore le relate di notificazione del decreto o altra documentazione attestante il perfezionamento della notifica, poiché tale adempimento rileva sul piano sostanziale del procedimento espropriativo ma non costituisce un presupposto documentale per la pubblicità immobiliare.
L'Amministrazione finanziaria ammette anche la possibilità di procedere con un’unica formalità, quando la trascrizione venga richiesta dopo la notificazione e l’immissione in possesso: in questo caso occorre presentare il decreto di esproprio corredato dal verbale di immissione in possesso oppure annotato con la relativa data.
Per la procedura accelerata ex art. 22-bis del T.U. Espropri, infine, viene precisato che il decreto di occupazione d’urgenza non è titolo idoneo alla trascrizione. La formalità deve essere eseguita esclusivamente sulla base del successivo decreto di esproprio, che dovrà riportare gli estremi dell’occupazione anticipata e del relativo stato di esecuzione.