FCDE accelerato, come cambia il modello in previsione
La Legge 199/2025, legge di bilancio 2026, all'art. 1 comma 659, consente provvisoriamente agli enti locali che dimostrano un aumento della capacità di riscossione e predispongono un progetto di potenziamento del recupero delle entrate, per rendere strutturale il recupero, di calcolare il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità A BILANCIO DI PREVISIONE (non a rendiconto) in modo "accelerato" ovvero conteggiando al numeratore e al denominatore per il calcolo FCDE un solo anno.
Di conseguenza, il DM MEF attuativo ha modificato il prospetto del FCDE a preventivo.
Richiamo normativo:
Legge 199/2025, art. 1 comma 659:
659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:
a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;
b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;
d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.