Fondo pluriennale vincolato in linea con il cronoprogramma, ennesimo rilievo Corte Conti
La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 48/2025 ha rilevato criticità su ente Comune in sede di revisione del rendiconto 2023 e preventivo 2024-2026, in ordine a criticità relativa alla composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell'articolo 186 del TUE; scarsa capacità di riscossione dell'Ente; cassa vincolata non reintegrata a fine esercizio; fondo pluriennale vincolato (FPV) - imputazione ad un solo esercizio; verifiche sulla composizione del risultato d'amministrazione ai sensi dell'art. 187 del TUEL; verifiche sugli equilibri di bilancio; Approvazione del rendiconto oltre il termine di legge.
Per quanto riguarda in particolare il fondo pluriennale vincolato, la Corte ha evidenziato che dall'esame del rendiconto 2023 del Comune emerge che il FPV 2023 è reimputato su un solo esercizio e una quota consistente del fondo pluriennale vincolato di inizio anno è rinviata all'esercizio 2024 e successivi e ciò potrebbe pregiudicare pertanto il profilo funzionale del Fondo pluriennale vincolato - “programmatorio e di controllo, volto a rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il diverso temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legato all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente” (Corte dei conti, Sez. Aut, n. 4/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. N. 126/2014)" p. 6), il cui scopo invece - come risultante dal D.Lgs. N. 118/2011 - è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale, in guisa che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte cost., sent. n. 247/2017, Considerato diritto 9) afferenti alle spese che ricadono su più esercizi.
La Sezione rammenta al riguardo l'importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine di avvicinare il momento dell'acquisizione delle risorse a quello del loro impiego secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.
La Sezione delle Autonomie richiama gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi ed impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego. Puntuali indicazioni nel senso sono contenuto nel par. 3 delle Linee di indirizzo della delibera della Sezione delle Autonomia n. 2/2021/INPR, ove viene esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici, e viene ribadito, richiamando i precedenti della Sezione, il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l'individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. La componente temporale costituisce l'elemento determinante per l'efficacia del ciclo programmatico e trova uno strumento di monitoraggio nell'istituto del Fondo pluriennale vincolato.
La costruzione di un adeguato cronoprogramma della spesa (sia per quanto riguarda le fasi di progettazione, sia in occasione della maturazione degli stati di avanzamento dell'intervento) e, in sintesi, l'efficace programmazione a ciò di conseguenza, dovrà pertanto essere assicurata “…in un'ottica di salvaguardia degli equilibri generali di competenza e di cassa sia del bilancio sia della gestione” (Corte dei conti, deliberazione n. 4/SEZAUT/2018/FRG), così come il continuo e Dovrà essere un costante aggiornamento dei cronoprogrammi degli investimenti effettuata già a partire dallo studio di fattibilità economico-finanziaria e della progettazione.
Alla luce di ciò, nella doverosa sinergia e nella necessaria collaborazione tra gli uffici lavori pubblici e finanziari e dei loro canali di comunicazione (ex art. 147-quinquies del TUEL), il Comune è chiamato dai principi contabili ad impostare la programmazione in coerenza con cronoprogrammi dettagliati e attendibili - anche con riferimento agli importi di spesa previsti - in funzione dei quali impostare le previsioni di bilancio, implementando altresì gli strumenti di controllo interno mediante l'applicazione degli indicatori di bilancio di cui al DM 22 dicembre 2015; in proposito la Sezione Autonomie, con la delibera citata n. 2/2021/INPR sottolinea anche che la vigilanza sulla prosecuzione, senza soluzione di continuità, di tutte le attività nel ciclo tecnico e che riguardano sia le fasi di progettazione, sia le fasi di esecuzione dell'opera o lavoro pubblico, comporta una sinergia tra gli uffici tecnici e dei lavori pubblici con il servizio economico- finanziario. Essendo il FPV, come detto, ha una funzione essenziale programmatoria, diviene evidente che le eventuali patologie si riverberano in termini di necessaria verifica tra quanto delineato negli atti fondamentali dell'ente e, in particolare, nel programma amministrativo di mandato e quanto effettivamente realizzato, segnatamente per ciò che riguarda il controllo strategico e in termini di controllo sulla gestione.