Forfettari esonerati da fattura elettronica: resta l’obbligo di Certificazione Unica
La Risposta n. 127/2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma che, per i contribuenti in regime forfetario esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica, permane l’obbligo di rilascio e trasmissione della Certificazione Unica (CU) da parte del sostituto d’imposta.
Nel caso esaminato, l’assenza dell’obbligo di fatturazione elettronica deriva dall’esonero dalla certificazione dei corrispettivi ex DPR 696/1996 per le prestazioni esenti di cui all’art. 10, nn. 2) e 9), del DPR n. 633/1972, riferite ai cosiddetti “produttori di quarto gruppo” operanti in ambito assicurativo.
Per tali soggetti, l’esonero sia dalla fatturazione elettronica sia dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi comporta l’assenza dei relativi dati negli archivi dell’Amministrazione finanziaria. Proprio questa circostanza impedisce l’applicazione dell’esonero dalla certificazione dei compensi previsto dal comma 6‑septies dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322/1998, che presuppone invece la disponibilità dei dati tramite fatturazione elettronica, come chiarito dalla circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024.
In continuità con tale orientamento, la precedente risposta n. 132 del 13 maggio 2025 aveva già precisato che l’eliminazione dell’obbligo di certificazione dei compensi è giustificata dalla contestuale estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite IVA. Ne consegue che il comma 6‑septies non è applicabile, ad esempio, ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale in regime forfetario, i quali restano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica ai sensi del DM 31 ottobre 1974.
Alla luce di tali chiarimenti, il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica per i compensi corrisposti a tali soggetti, a partire dal periodo d’imposta 2024 e anche per gli anni successivi.
Dal punto di vista operativo, la Risposta ammette l'utilizzo di alcuni campi della CU previste per i medici, anche se non riferite alla specifica casistica, in quanto assimilabile. In particolare:
- CU 2025 (redditi 2024): i compensi non soggetti a ritenuta vanno indicati al punto 7, con codice 25 al punto 6;
- CU 2026 (redditi 2025): va utilizzato il nuovo codice 24, introdotto per identificare compensi non soggetti a ritenuta corrisposti a specifiche categorie di forfetari.
Dal punto di vista però sanzionatorio, l’Agenzia riconosce l’incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento normativo e ammette la possibile disapplicazione delle sanzioni in caso di invio tardivo o di trasmissione di CU correttive relative ai periodi d’imposta 2024 e 2025, in applicazione dei principi dello Statuto del contribuente.