Art. 48bis e professionisti: pagamento all'Agente della riscossione solo per debiti fiscali oltre i 5000 euro
Il nuovo articolo 2-ter del D.L. 38/2026 attualmente in fase di conversione introduce una significativa modifica alla disciplina di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, stabilendo che le amministrazioni pubbliche non sono tenute al meccanismo di decurtazione del corrispettivo in caso di irregolarità fiscale dei professionisti, qualora i carichi iscritti a ruolo siano di importo pari o inferiore a 5.000 euro. La disposizione ha lo scopo di attenuare il rischio di blocchi nei flussi finanziari verso i professionisti, ma prevede comunque una verifica preventiva per pagamenti anche di importo minore.
La disposizione modificata risulterebbe in questi termini "Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito".