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Controllo pagamenti ai dipendenti art. 48 bis rinviato di un anno - PRECISAZIONE

IN RIFERIMENNTO ALLA NOTIZIA DI SEGUITO RIPORTATA, PRECISIAMO QUANTO SEGUE:

L’art. 4, comma 4, del DL 200/2025 rinvia esclusivamente l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico della riscossione Dlgs 33/2025 (decreto delegato), che avrebbe sostituito integralmente la disciplina oggi contenuta nel DPR 602/1973.

Il controllo sui pagamenti ai dipendenti è oggi scritto nell’art. 48-bis DPR 602/1973, come modificato dalla Legge 207/2024, con decorrenza espressa dal 1° gennaio 2026. Questa decorrenza: non è collegata all’entrata in vigore del Testo Unico Dlgs 33/2025; non è stata modificata dal DL 200/2025; non è stata sospesa né rinviata.


La disposizione contenuta nella Legge 207/2024 - legge di bilancio 2025 – art. 1 comma 85 di modifica art. 48 bis DPR 602/1973 - ORA INSERITA NELL'ART. 144 DLGS 33/2025 - relativamente al controllo pagamenti ai dipendenti di importo superiore a 2.500 euro slitta di un anno, al 01.01.2027. Lo prevede l’art. 4 comma 4 DL 200/2025 (Milleproroghe) che dispone:

4.All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».


L’art. 1 comma 85 Legge 207/2024 disponeva:

84. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».

85. Le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L'art. 1 comma 85 Legge 207/2024 è ora abrogato dal Dlgs 33/2025 CHE ENTRERA' IN VIGORE DAL 01.01.2027 AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 DL 200/2025.


L’art. 243 comma 1 Dlgs 33/2025 Testo unico in materia di versamenti e di riscossione dispone(va):

Decorrenza

  1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ora diventa:

  1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.


All’interno del Dlgs 33/2025 (la cui entrata in vigore è posticipata di 1 anno) è contenuto l’art. 144 che dispone:

ART.144 Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

(articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

2.LIMITATAMENTE ALLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI STIPENDIO, DI SALARIO O DI ALTRE INDENNITÀ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO, COMPRESE QUELLE DOVUTE A CAUSA DI LICENZIAMENTO, LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1 SI APPLICANO ANCHE AL PAGAMENTO DI IMPORTI SUPERIORI A 2.500 EURO; IN TAL CASO, I SOGGETTI DI CUI AL MEDESIMO COMMA 1 VERIFICANO SE IL BENEFICIARIO È INADEMPIENTE ALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DERIVANTE DALLA NOTIFICA DI UNA O PIÙ CARTELLE DI PAGAMENTO PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI ALMENO A 5.000 EURO.

3.Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

4.Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Gli emendamenti al DL 200/2025 (ora in discussione alla camera per la conversione) non toccano l’art. 4 comma 4 del testo originario (oggi comunque in vigore).


DPR 602/1973 art. 48 bis:

Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) [Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, cfr. art. 144, D.Lgs. n. 33/2025]

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 423, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 421

1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.425

1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.428

2.Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 429

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito