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Strisce blu senza POS? La multa resta valida

La mancata installazione del POS al parchimetro non rende gratuita la sosta. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 3273, respingendo il ricorso di un automobilista sanzionato per non aver pagato il ticket nelle strisce blu.

Il caso nasce da un verbale elevato per sosta in area a pagamento senza esposizione del titolo. Il proprietario del veicolo aveva impugnato la multa sostenendo che, dal 1° luglio 2016, i Comuni sono obbligati ad accettare pagamenti elettronici anche ai dispositivi di controllo della sosta e che, non avendo l’ente predisposto il POS, la sanzione fosse illegittima. Secondo questa tesi, l’inadempimento dell’amministrazione avrebbe fatto venir meno il potere di irrogare la sanzione.

Dopo il doppio rigetto nei gradi di merito, la questione è approdata in Cassazione. I giudici hanno escluso che l’estensione dell’obbligo di accettare carte di debito e altri strumenti elettronici ai parchimetri abbia determinato l’abrogazione dell’articolo 7, comma 15, del Codice della strada, che punisce la violazione delle prescrizioni sulla sosta regolamentata.

La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: la sosta a pagamento su suolo pubblico non dà luogo a un rapporto contrattuale tra cittadino e Comune, ma rientra in un sistema di regolamentazione amministrativa finalizzato a garantire la rotazione e la razionalizzazione degli spazi. Il mancato pagamento del ticket integra quindi un illecito amministrativo, non un semplice inadempimento civilistico.

L’obbligo per i Comuni di abilitare i pagamenti elettronici non elimina quello dell’utente di corrispondere la tariffa. Il pagamento con carta rappresenta soltanto una modalità alternativa rispetto al contante. Di conseguenza, l’assenza del POS non legittima automaticamente la sosta gratuita.

Diverso potrebbe essere il caso in cui l’automobilista dimostri di non aver avuto alcuna possibilità concreta di pagare in altro modo, per esempio per un’oggettiva impossibilità di procurarsi monete con l’ordinaria diligenza. Ma nella vicenda esaminata nulla era stato allegato o provato in tal senso.

Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’ente, con l’ulteriore obbligo per il ricorrente di versare il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge. Una decisione destinata a incidere sul contenzioso seriale in materia di strisce blu: senza ticket, la multa resta valida, anche se il parchimetro non accetta carte.