FPV già in sede di bilancio, fondo riserva di cassa, contrattazione decentrata; utili indicazioni Corte dei Conti
Interessante e come istruttiva pronuncia Corte Conti Veneto delibera n. 216/2025.
La Sezione rileva diverse criticità su cu tutti dobbiamo riflettere:
1) rileva basso tasso di riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie in conto residui e raccomanda di attivare ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l’attività di riscossione nonché un’attenta verifica dell'effettiva esigibilità dei crediti e dei debiti al fine della loro iscrizione/mantenimento nel rendiconto;
2) richiama, altresì, l’applicazione del principio contabile di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punti 3.18 e 9.1;
3) richiama l’attenzione dell’Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione;
4) accerta la mancata valorizzazione del fondo di riserva di cassa nel bilancio di previsione in violazione dell’art. 166, comma 2-quater del d.lgs. n. 267/2000 e, pertanto, ne raccomanda all’Ente, per il futuro, la costituzione, invitando altresì l’Organo di revisione a prestare maggiore attenzione, sul punto, nello svolgimento delle proprie attività di revisione;
5) richiama l’Ente a liquidare gli istituti ricompresi nella contrattazione decentrata in un momento successivo alla conclusione dell’esercizio finanziario e di attivare il fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese legate al salario accessorio, nel caso in cui il relativo contratto decentrato venga approvato entro l’esercizio finanziario di riferimento;
6) richiama l’Ente, per i futuri esercizi, alla corretta compilazione degli allegati al rendiconto.