I compensi dei revisori dei conti non possono essere determinati senza criterio. Il TAR accoglie ricorso di un revisore
Il TAR Lombardia con Sentenza n. 130/2026 ha accolto ricorso da parte di un revisore dei conti enti locali in merito alla determinazione, non motivata, del compenso deliberato dal Consiglio comunale.
Il revisore ha impugnato per l'annullamento parziale, previa istanza cautelare, la deliberazione n. 3 del 26 febbraio 2025 del Consiglio Comunale nella parte in cui ha fissato il compenso a lei spettante come revisore dei conti dello stesso Comune.
La ricorrente espone in fatto:
- di essere stata estratta a sorte dalla Prefettura di Monza in data 28 gennaio 2025 dall'elenco del Ministero dell'Interno, ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come prima riserva, per la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti;
- di essere stata interpellata a seguito di rinuncia di altro avente diritto;
- di aver accettato la nomina a componente del Collegio dei revisori del Comune di Giussano;
- di essere stata nominata revisore dei conti del Comune di Giussano con la deliberazione n. 3 del 26 febbraio 2025, con la quale è stato fissato il compenso annuo lordo di € 7.800,00 ai componenti del collegio, tra i quali la ricorrente.
- Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
I) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e del D.M. 21 dicembre 2018. Eccesso di Potere: in sintesi, la ricorrente sostiene che il compenso attribuitole sarebbe stato fissato in maniera arbitraria, ingiustificata e in violazione dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e del D.M. 21 dicembre 2018; nel determinare il compenso il Comune di Giussano non avrebbe tenuto conto della fascia demografica di appartenenza dello stesso Comune e non avrebbe considerato le spese di funzionamento e di investimento, violando la prescrizione normativa del citato art. 241; a dire della ricorrente, proprio perché l'art. 241 TUEL non fisserebbe un limite minimo, non significherebbe poter attribuire al revisore un compenso arbitrario, quello di un Comune di mille abitanti; inoltre, occorrerebbe considerare che il Decreto vigente sarebbe ormai obsoleto in quanto sarebbero decorsi 6 anni dalla sua entrata in vigore e non sarebbe mai stato adeguato, nonostante la previsione in tal senso;
II) Violazione di Legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e dell'art. 2233, cod. civ. Eccesso di potere: con tale motivo, la ricorrente dopo aver riportato l'epigrafe e il preambolo del D.M. 21 dicembre 2018, afferma che dal combinato disposto di tale decreto con l'art. 241 TUEL e l'art. 2233 del cod. civ. sarebbe chiaro che il compenso base spettante al revisore dei conti sarebbe quello stabilito dalle fasce demografiche di appartenenza del Comune in quanto tale importo costituirebbe l'equo compenso dei revisori, tenuto conto anche della delicatezza della funzione, così da garantire elevati standard di diligenza e professionalità;
III) Violazione di Legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 8 agosto 1990, n. 241: con il terzo e subordinato motivo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione della deliberazione impugnata, non avendo il Comune in alcun modo richiamato né la classe demografica né i livelli delle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
Secondo il TAR la delibera impugnata non ha attinto da alcun atto istruttorio i parametri normativi di commisurazione del compenso (classe demografica di appartenenza del Comune e spese di funzionamento e di investimento dell'ente) e, pertanto, non consente di individuare i criteri applicati per la determinazione del compenso, considerato anche che non risulta che siano stati versati in causa atti istruttori.