Asseverazione crediti debiti sottoscritta solo dai revisori
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 43/2026, ha sottolineato nuovamente l’importanza dell’asseverazione crediti debiti tra ente locale e società ed enti partecipati, ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) Dlgs 118/2011 e smi.
Nel caso in esame, la Sezione rileva, sul piano soggettivo, che l’acquisizione dell’asseverazione da parte degli organi competenti degli organismi partecipati è stata incompleta. Dal chiaro dettato normativo di cui all’art. 11, c. 6, lett. j), del D. Lgs. n.118/2011 emerge che l’asseverazione, in quanto atto di certezza privilegiata, deve essere effettuata dai rispettivi organi di controllo, a nulla rilevando che questa sia sottoscritta dal rappresentante legale o dal direttore amministrativo o da altri soggetti. Sul punto si rinvia inoltre ai principi di diritto elaborati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG. In dettaglio afferma la Sezione delle autonomie “Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c..
Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell’art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all’autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo. Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all’art. 114, co. 7, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l’organo di revisione dell’ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all’ente territoriale socio individuare, all’interno dell’organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi”.
Giova inoltre riaffermare che l’adempimento normativo in questione, di cui all’art. 11, c. 6 lett. j), del D. Lgs. 118/2011, riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune non essendo prevista, nella più volte richiamata disciplina, alcuna deroga. Né potrebbe essere diversamente alla luce dell’obiettivo di prevenire incongruenze e garantire la piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. Come già evidenziato al punto 1 cui si fa rinvio, il principio di una rappresentazione simmetrica e speculare delle partite creditorie e debitorie è fondamentale per assicurare la trasparenza e la corretta gestione delle risorse finanziarie.