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Determinazione compenso revisori azienda speciale

La Corte dei Conti Veneto, con delibera n. 138/2026, ha affrontato richiesta di parere presentata ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, in merito alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione di un’azienda speciale. Il Comune ha chiesto se, nell’ipotesi in cui il compenso dei revisori dell'azienda speciale sia stato determinato sulla base di una disciplina antecedente al d.m. 21 dicembre 2018 e in misura inferiore ai limiti massimi ivi previsti, il Consiglio comunale possa procedere, in costanza di incarico, alla rideterminazione in aumento del compenso medesimo, applicando in via analogica i principi elaborati con riferimento ai revisori degli enti locali

Secondo la Sezione, il DPR n. 902/1986, tuttora vigente, all'art. 52, co. 1, dispone che l’organo di revisione dell’azienda speciale è nominato dal consiglio comunale, e all’ultimo comma prevede che “Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal consiglio comunale, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e delle tariffe professionali vigenti”. La disposizione fa esplicito riferimento, per la corresponsione dell’indennità, alle dimensioni dell’azienda, senza alcuna menzione delle numerose e articolate funzioni oggi assegnate ai revisori contabili del comune né della classe demografica di appartenenza dell’ente locale. In tal senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione con ordinanza n. 24084 del 26 settembre 2019, chiarendo, altresì, che il compenso spettante ai revisori deve essere determinato in relazione ad ogni singola e specifica nomina. La stretta applicazione della disposizione sopra richiamata disciplina, infatti, l’atto di nomina come atto unitario, con l’effetto che la designazione dei soggetti incaricati deve necessariamente essere accompagnata dalla determinazione dell’ammontare dei compensi in loro favore.

Sebbene, quindi, sia stata data ampia autonomia statutaria alle aziende speciali degli enti locali, il legislatore non ha mai abrogato l’art. 52 del DPR 4 ottobre 1986 e con esso il principio in base al quale la determinazione dell’indennità costituisce elemento necessario della delibera di nomina dei suoi revisori.

Diversamente, tutta la giurisprudenza di questa Corte fa esclusivo riferimento ai revisori degli enti locali e giustifica la possibilità di determinare l’aumento del compenso in relazione al rilevante incremento delle funzioni svolte, rimarcando, al contempo, che con la disciplina posta dall’art. 241 del Tuel (predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla base di criteri oggettivi; previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell’incarico; limitazione dei rimborsi) il legislatore “ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire anche finalità di contenimento delle spese degli enti locali” (Sezione autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG cit.).

Nel caso di specie, manca dunque una disciplina sull’incarico dei revisori dell’azienda speciale che giustifichi una rideterminazione in aumento del compenso, disciplina che, al contrario, è presente nell’ambito dei compensi dei revisori degli enti locali. Questa specifica differenziazione nonché i differenti criteri di riferimento ai quali parametrare i compensi dei revisori (classe demografica di appartenenza per i comuni e dimensioni dell’azienda per le aziende speciali) non consentono di equiparare le due posizioni.

In definitiva, pur rimarcando il potere discrezionale degli enti locali nell'ambito in esame (“trattandosi di valutazioni connotate da discrezionalità, ancorché tecnica, di esclusiva competenza dell'organo di indirizzo politico”), si rileva come non possa applicarsi per analogia la normativa prevista per i revisori dell’ente locale, mancando i presupposti oggettivi e soggettivi che ne consentano l’estensione alle aziende speciali.