Acquisizione immobile di investimento per l'azienda speciale
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 142/2026, ha risposto a richiesta di parere di ente locale in merito alla possibilità di una azienda speciale di acquistare immobili da destinare alla locazione.
Il Comune istante ha evidenziato: “Consiglio Comunale, con il D.U.P. 2026-2028 … ha fornito l’indirizzo di trasformare la farmacia in "Farmacia dei Servizi" (D.Lgs. 153/2009)”, e che per l’effetto “il CdA sta valutando tre opzioni: a) acquisto di locali adiacenti da destinare in parte a servizi e in parte a locazione a Medici di Medicina Generale; b) locazione/utilizzo parziale di locali di terzi; c) acquisto di nuovo immobile per trasferimento e ampliamento”, con l’avvertenza che “le ipotesi sub a) e c) comportano spese extra-budget e richiederebbero l’accensione di mutui con eventuale garanzia dell’Ente”.
Conclusivamente, vengono formulati i seguenti quesiti:
I. “Sui limiti dell’oggetto sociale: Se un’Azienda Speciale ex art. 114 TUEL possa legittimamente procedere all’acquisto di immobili da destinare, in tutto o in parte, alla locazione a terzi, ovvero se tale operazione ecceda i limiti di strumentalità dell’oggetto sociale”;
II. “Sull’iter autorizzativo: Se, per spese di investimento extra-budget, l’Azienda debba necessariamente acquisire il preventivo nulla-osta della Giunta Comunale e l’approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 114, commi 6 e 8, del TUEL”;
III. “Sui limiti all’indebitamento: Se i limiti di indebitamento dell’art. 204 TUEL si applichino alle Aziende Speciali”;
IV. “Sulla "Farmacia dei Servizi": Se l’evoluzione normativa del D.Lgs. 153/2009 legittimi un’interpretazione evolutiva dell’oggetto sociale tale da ricomprendere la creazione di poli sanitari integrati mediante operazioni immobiliari”.
La Sezione ha risposto quanto segue:
I. “Un’azienda speciale ex art. 114 TUEL esercente attività di farmacia può procedere all’acquisto di immobili da destinare, in tutto o in parte, alla locazione a terzi, laddove ciò sia strettamente: a) funzionale all’erogazione di servizi connessi all’attività svolta; b) coerente con l’oggetto sociale delineato nello Statuto; c) inserito in una logica di servizio a vantaggio della collettività amministrata, alla stregua del Documento Unico di Programmazione approvato dal Comune. Per l’effetto, la locazione degli spazi acquisiti potrà avere luogo nella misura in cui la sua causa negoziale concreta sia funzionalmente accessoria e strumentale rispetto all’oggetto sociale dell’azienda stessa”.
II. “L’approvazione di spese di investimento extra-budget costituisce atto di straordinaria amministrazione che impone all’azienda speciale di acquisire il preventivo nulla-osta della Giunta Comunale e l’approvazione del Consiglio Comunale, anche in virtù delle competenze conferite a quest’ultimo ex art. 42, comma 2, lett. e)-g) TUEL. Dal canto suo il Comune, nell’ambito discrezionale istituzionalmente spettantegli, può comunque prescrivere unilateralmente all’azienda speciale di ottenere l’assenso preventivo della Giunta e l’approvazione del Consiglio in rapporto all’investimento stesso, in ragione dei poteri di controllo e vigilanza stabiliti sia dall’art. 114, comma 6 TUEL, sia dallo Statuto: tale potere prescrittivo sarà il frutto di una valutazione dell’Amministrazione da motivarsi secondo i canoni di congruità, coerenza e sufficienza sottesi all’art. 3, l. n. 241/1990”.
III. “In ragione della stretta connessione e del vincolo di strumentalità ex art. 114 TUEL tra Comune controllante ed azienda speciale, a quest’ultima devono ritenersi estesi, limitatamente alle prescrizioni di cui al secondo comma, i vincoli previsti dall’art. 204 TUEL nei confronti degli Enti locali, sui bilanci dei quali ricadono in ultima istanza i riflessi delle operazioni di indebitamento”.
IV. “A fronte del quesito se l’evoluzione normativa del d.lgs. n. 153/2009 (in tema di “Farmacia dei Servizi”) legittimi un’interpretazione evolutiva dell’oggetto sociale, tale da ricomprendere la creazione di poli sanitari integrati mediante operazioni immobiliari, è rimessa alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione istante ogni analisi ermeneutica su Statuto ed oggetto sociale stesso, nei limiti: a) degli artt. 1374 e 1324 c.c., in relazione all’inquadramento fornito in parte motiva; b) del rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio ex artt. 81, 97 co. 1 e 119 Cost.; c) del generale principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.”. La portata esimente ex art. 2 della l. n. 1/2026 potrà avere luogo solo qualora la realtà fattuale, anche nei suoi sviluppi successivi al presente parere, corrisponda in maniera precisa e puntuale alla ricostruzione fornitane dall’Ente in sede di istanza.