Presidente di azienda speciale incompatibile con cariche negli enti conferenti
Con parere del 15/04/2026 – fasc. URAV n. 1462/2026, il Consiglio dell’ANAC ha ritenuto incompatibile, ex art. 11, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 39/2013, il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale consortile con “la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l’incarico”. “Tale conclusione”, precisa l’Autorità, “discende sia dalla natura e dall’estensione delle deleghe gestionali attribuite allo stesso Presidente dallo Statuto dell’Azienda, sia dalle modalità di nomina, che – pur formalmente effettuata dall’organo sociale … – evidenziano una sostanziale sovrapposizione tra l’ambito territoriale degli enti presso i quali il soggetto ha ricoperto cariche politiche e il territorio di operatività dell’Azienda speciale”.
Diverso è invece il caso dei componenti del consiglio di amministrazione privi di deleghe gestionali dirette; per i quali “non ricorre l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, non potendo essi essere qualificati quali “amministratori” ai sensi della richiamata disciplina”.