Principi per il riparto degli oneri finanziari nella gestione associata dei servizi sociali
Con delibera 26/2026/PAR, la Corte dei Conti Emilia-Romagna ha fornito alcuni principi utili per l’individuazione dei criteri di riparto degli oneri finanziari derivanti dalla gestione associata dei servizi sociali tra i comuni aderenti ad un’azienda speciale.
La questione posta è così riassunta: “se la scelta di un criterio di riparto basato sulla popolazione, pur rispondendo a principi di solidarietà e semplificazione amministrativa, sia compatibile con i principi di economicità e sana gestione finanziaria qualora determini un sistematico squilibrio tra le risorse versate dal singolo ente e i servizi effettivamente resi alla propria comunità, ovvero se in tali casi si debba procedere ad un riequilibrio periodico dei costi sostenuti da ciascun ente sulla base delle prestazioni effettivamente acquisite ovvero, ancora, se si debba optare per un criterio di riparto “misto”, che preveda la suddivisione dei costi fissi e di struttura sulla base della popolazione residente (criterio pro-capite), e la suddivisione dei costi variabili sulla base dell’effettiva presa in carico dei minori (criterio a consumo).”
Nel merito, richiamando l’approccio cooperativo da adottarsi nella gestione dei servizi sociali e socio sanitari, coerente con la L.R. 12/2003, e coordinandolo con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost, la Corte ha evidenziato che “ogni criterio di riparto dei fondi impiegabile in fattispecie di questo tipo … deve essere vagliato non solo nella prospettiva dell’astratta coerenza organizzativa così perseguita, ma, in ogni caso, anche alla luce della specifica verifica – rimessa in prima battuta agli enti territoriali coinvolti – della correlazione tra risorse trasferite e utilità effettivamente conseguite dal singolo ente, onde evitare che il criterio prescelto si traduca, in concreto, in fenomeni di sussidiazione incrociata i quali, se protratti nel tempo, potrebbero finanche incidere sugli equilibri dei singoli enti aderenti.”
Inoltre, a prescindere dalla forma di coordinamento scelta per l’erogazione dei servizi, sia essa azienda speciale consortile ex TUEL o azienda pubblica di servizi alla persona ex L.R. n. 12/2003, la Sezione ha sottolineato che “oltre alla necessità della sussistenza, nella fattispecie, di una valutazione preliminare della congruità dei costi dei servizi così resi … entrambi detti soggetti devono comunque conformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario; in entrambi i casi, inoltre, le eventuali perdite di esercizio (“copertura degli eventuali costi sociali”, quanto alle Aziende speciali consortili, per le quali valgono comunque le specifiche procedure di copertura del disavanzo)”.
In tal contesto la Corte ha dunque fornito i seguenti principi utili agli Enti locali per addivenire ad una corretta individuazione dei criteri di riparto degli oneri finanziari per la gestione di servizi – nel caso di specie, servizi sociali, in forma associata, per i minori - coerentemente con le specifiche esigenze e modalità di erogazione degli stessi:
“a) qualunque criterio di riparto dei costi utilizzato (criterio capitario, “a consumo”, misto, eventualmente anche applicato con un meccanismo “a conguaglio” successivo), purché caratterizzato da intrinseca razionalità economico-gestionale, anche alla luce delle concrete evenienze e modalità 12 di erogazione del servizio, può trovare – in astratto – applicazione in ipotesi di questo tipo, ciò nei limiti, tuttavia, da un lato, dell’esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio di ciascun ente locale coinvolto nella gestione associata, ex art. 97, 118 e 119 Cost., e, dall’altro, dell’esigenza di rispettare la correlazione tendenziale degli stanziamenti delle risorse a bilancio del singolo ente con la programmazione delle attività e dei servizi che detto ente necessita finanziare;
b) dato che le norme di contabilità pubblica per Regioni ed enti locali – che trovano applicazione indirettamente anche ai richiamati enti strumentali in forza del combinato disposto di cui all’art. 114, c. 1, ed all. 1, n. 15, del TUEL, per le aziende speciali da testo unico, e di cui agli art. 3, c. 2, della L.R. n. 12/2013, 2, 3, c. 1, ed all. 1, n. 15, del TUEL, per quanto riguarda le aziende pubbliche di servizi alla persona – pongono come vincolo l'equilibrio del bilancio di previsione, i criteri adottati devono comunque corrispondere ad un’esigenza di definire, già in fase previsionale, un sufficiente quadro di certezza in ordine alle risorse disponibili in capo all’ente strumentale, ossia in primis in ordine alle risorse oggetto di trasferimento ad opera degli enti locali aderenti;
c) ai fini della valutazione de qua, deve essere considerato anche il criterio di riparto prescelto per il ripiano delle perdite/disavanzo, ovvero per la copertura degli eventuali costi sociali, non potendosi atomisticamente scomporre i singoli flussi finanziari, in atto o in potenza, che connettono azienda ed enti locali nella prospettiva dell'equilibrio economico finanziario dell’ente strumentale; ciò, tuttavia, senza che eventuali squilibri nella fase di finanziamento ordinario possano essere sistematicamente e strutturalmente traslati, come modalità gestionale tipica, nella fase patologica del ripiano.”