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Controllo crediti e debiti reciproci, nessuna esclusione

In riferimento alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti locali e loro società ed organismi partecipati, di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011, la Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 42/2026 (già da noi commentata per la parte riservata a FCDE e capacità di riscossione), ha evidenziato che il chiaro dettato normativo, letto in combinazione con gli approdi interpretativi della Sezione (cfr. deliberazione n. 229/2021), consente di qualificare l’asseverazione quale atto di certezza privilegiata, la cui riconducibilità esclusiva agli organi di revisione si collega alla necessità di assicurare un vaglio tecnico-indipendente dei rapporti debitori e creditori, mentre ogni diversa forma di attestazione proveniente da organi gestionali o rappresentativi finisce per collocarsi al di fuori del perimetro tipico delineato dal legislatore.

A tale riguardo, il quadro istruttorio viene corroborato ulteriormente alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, i quali, nell’intento di garantire uniformità applicativa, individuano i soggetti tenuti all’adempimento asseverativo in relazione alle diverse forme organizzative degli organismi partecipati, secondo una scansione che valorizza il ruolo della revisione legale quale presidio indefettibile di affidabilità contabile. Entro questa cornice sistemica, assume particolare rilievo l’orientamento costante di questa Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, la quale, in numerose deliberazioni (tra le quali, in termini sostanzialmente convergenti, si richiamano, ad esempio, le deliberazioni n. 87/2020/PRSE, n. 105/2021/PRSE, n. 18/2022/PRSE e n. 73/2023/PRSE), ha progressivamente chiarito come l’asseverazione non possa essere degradata a mero adempimento formale, ma debba essere intesa quale momento essenziale di riconciliazione contabile, funzionale a garantire la corrispondenza sostanziale dei dati iscritti nei rispettivi bilanci.

In questo quadro, l’elaborazione della Sezione ha evidenziato come L’ADEMPIMENTO IN PAROLA SI ESTENDA INDISTINTAMENTE A TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI, a prescindere dalla misura della partecipazione o dalla natura giuridica dell’ente, non rinvenendosi nella disciplina positiva alcuno spazio per esclusioni o applicazioni selettive; in tale assetto ordinamentale, la mancata asseverazione, ovvero la sua effettuazione da parte di soggetti diversi dagli organi di controllo, viene progressivamente a essere qualificata come indice sintomatico di criticità del sistema dei controlli interni e, più in generale, di possibile disallineamento nei rapporti finanziari infragruppo pubblico.

La lettura complessiva restituisce, pertanto, un modello nel quale l’asseverazione assume la funzione di snodo essenziale del coordinamento della finanza pubblica, in quanto strumentale alla prevenzione di incongruenze contabili e alla costruzione di una rappresentazione simmetrica e speculare delle poste creditorie e debitorie (Corte costituzionale n.6/2019).