Secondo la Corte dei Conti l'FCDE non è salutare
La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 42/2026 ha ricordato che gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un’ottica di lungo periodo, entro la quale l’ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività; in difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell’ente.
L’Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l’organo consiliare di cui al c. 1, lett. a) dell’art. 239 del TUEL, è chiamato ad un’attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell’esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali l’indicatore di velocità di riscossione, il tasso di formazione dei residui attivi, il tasso di smaltimento dei residui attivi e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011; allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l’Organo di revisione è tenuto a suggerire all’ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.
Al fine di valutare il livello di salute finanziaria degli enti locali, si rileva che la Sezione autonomie, con del. n. 14/2021, ha elaborato un indice sintetico di salute finanziaria attraverso l’analisi comparata di dieci indicatori di bilancio che fanno riferimento alla consistenza e alla qualità del risultato d’amministrazione, alla consistenza dei crediti su entrate proprie correnti sorti da più di 12 mesi, all’equilibrio strutturale di parte corrente, alla rigidità della spesa causata dal personale, alla saturazione dei limiti di indebitamento, al tempo di estinzione teorica dell’indebitamento, all’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e al relativo mancato rimborso e ai residui passivi delle spese correnti.