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FCDE accelerato non deve generare squilibri finanziari

Il comma 659 della legge n. 199/2025 e il DM MEF 16 marzo 2026 introducono una misura eccezionale e transitoria che consente, in presenza di specifici requisiti, di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) valorizzando il miglioramento della capacità di riscossione già registrato in un solo esercizio, anziché attendere che tale miglioramento si consolidi secondo le regole ordinarie. La finalità è quella di consentire agli enti che hanno realmente migliorato la propria riscossione di liberare risorse di bilancio in tempi più rapidi, senza attendere gli effetti della media pluriennale.

Tuttavia, proprio perché si tratta di una deroga al principio ordinario di prudenza, la norma deve essere letta con estrema cautela sotto il profilo della programmazione finanziaria. La novella normativa non modifica in via definitiva il metodo di calcolo del FCDE previsto dal principio contabile applicato (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), ma introduce una finestra temporanea. La possibilità di applicare il nuovo criterio riguarda infatti esclusivamente il bilancio di previsione 2027-2029; il bilancio 2028-2030; il bilancio 2029-2031; con facoltà di anticipazione soltanto in sede di assestamento del bilancio 2026-2028.

Successivamente, salvo eventuali futuri interventi legislativi, gli enti torneranno ad applicare integralmente le regole ordinarie di determinazione del FCDE. Ma non solo: se l’ente locale non manterrà la capacità di riscossione richiesta dalla norma, ritornerà ad applicare il sistema ordinario di calcolo FCDE anche prima della conclusione del periodo sperimentale della norma.

Il principale profilo di attenzione da porre sulla questione riguarda, quindi, l'utilizzo del margine finanziario che deriva dalla riduzione del FCDE. Quando il fondo diminuisce, infatti, il bilancio dispone di maggiori risorse correnti apparentemente "libere". Dal punto di vista contabile, ciò aumenta la capacità di finanziare nuove spese. Ma tali spese possono essere solo NON permanenti; l’ente non può utilizzare il risparmio di risorse derivanti da ricalcolo FCDE accelerato per finanziare nuovi servizi continuativi o comunque contratti e convenzioni pluriennali, altrimenti si ritroverà negli anni seguenti maggiori spese ormai consolidate a fronte di minori risorse disponibili per finanziarle.

In sostanza, il rischio è trasformare un beneficio temporaneo in uno squilibrio strutturale. Per questo occorre vigilare, a tutela degli equilibri finanziari futuri, nel rispetto del principio della continuità.