FCDE svincolato da rendiconto 2025, possibile l’applicazione sul 2026 anche in assenza di contabilizzazione come da FAQ n. 58
In riferimento allo svincolo da FCDE – fondo crediti dubbia esigibilità, a seguito di stralcio e incasso residui attivi sono stato recentemente pubblicati FAQ Arconet n. 58 e Delibera Corte Conti Emilia Romagna n. 75/2026 che hanno fatto chiarezza sulle modalità di contabilizzazione.
L’unico, apparente, problema discende dal fatto che la FAQ n. 58 della Commissione Arconet è stata pubblicata a fine aprile, quando lo schema di rendiconto 2025 era già stato approvato dalla Giunta. E allora ci si pone la domanda: è possibile applicare in conto competenza 2026 la quota di FCDE svincolata dal rendiconto 2025, risultante nella colonna D del modello A1, anche se l’ente locale non ha contabilizzato nel modo indicato dalla FAQ Arconet n. 58? La FAQ prevede di spostare, in sede di rendiconto, la quota svincolata FCDE che si ritiene di applicare sulla competenza dell’anno successivo, in una specifica riga del modello A1, comportando di conseguenza applicazione sull’anno seguente di quota accantonata e non di quota libera.
Si ritiene che la risposta sia affermativa limitatamente al rendiconto 2025, proprio perché la FAQ Arconet è stata pubblicata quando il rendiconto era già stato predisposto; d’altronde la norma esiste da molti anni e tale sistema è stato sempre applicato dagli enti anche in assenza di istruzioni ministeriali. La quota svincolata da FCDE, in assenza di istruzioni come da FAQ Arconet n. 58, è confluita in avanzo libero e sarà applicabile – fino al limite massimo dell’importo svincolato risultante in colonna D modello A1 2025 – sulla competenza 2026.
Al fine della corretta applicazione di FCDE svincolato 2025 sulla competenza 2026 anche in assenza di applicazione del metodo di cui FAQ Arconet n. 58, e quindi mediante applicazione di avanzo libero 2025, sarà necessario che l’ente locale dimostri contabilmente, mediante una ricostruzione teorica dell'allegato A/1 secondo i criteri della FAQ n. 58, che gli effetti sarebbero stati identici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 42, comma 7, Dlgs 118/2011:
Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Art. 187 comma 2, TUEL:
Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Paragrafo 3.3 All. 4/2 Dlgs 118/2011:
L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Paragrafo 13.7.1 All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi:
Una particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:
1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;
2) dopo le lettere a) e e) inserire l’importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo del FCDE non richiede l’applicazione al bilancio nella voce “Utilizzo del risultato di amministrazione”, in quanto l’utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l’importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell’esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l’importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);
3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);
4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+).