Svincolo FCDE e applicazione in competenza, parere Corte Conti
La Corte dei Conti Emilia Romagna ha risposto con delibera n. 75/2026 a quesito di ente locale in materia di applicazione di quota svincolata da FCDE, contestando la FAQ n. 58 di Arconet, che va letta in modo approfondito.
L'Ente rileva che l'applicazione rigida della FAQ n. 58 di ARCONET introduce un'eccessiva rigidità gestionale, limitando la flessibilità operativa e incidendo sulla corretta allocazione delle risorse. Ne derivano due possibili situazioni, entrambe penalizzanti: se l'Ente destina la quota svincolata al finanziamento del FCDE dell'esercizio successivo ma non ne ha poi bisogno, le risorse restano vincolate come avanzo accantonato e inutilizzabili fino alla chiusura dell'esercizio; se l'Ente non decide in sede di rendiconto, perde la possibilità di utilizzare la quota per l'intero esercizio successivo, anche in presenza di esigenze finanziarie sopravvenute.
Alla luce di quanto esposto, l’Ente formula i seguenti quesiti:
1.“Corretta tipologia di avanzo per le risorse svincolate da FCDE. Quale sia la corretta tipologia di avanzo di amministrazione – libero o accantonato – nella quale far confluire le risorse svincolate dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di rendiconto, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del TUEL; e, in particolare, se la modalità di iscrizione nell'avanzo accantonato indicata da ARCONET nella FAQ n. 58 non contrasti con il principio di flessibilità di bilancio e con il dettato letterale della norma primaria, la quale riconduce le somme svincolate a seguito della rideterminazione degli accantonamenti alla quota libera del risultato di amministrazione”.
2.“Applicabilità delle nuove indicazioni ARCONET alla gestione dell'esercizio 2026. Con specifico riferimento alla gestione dell'esercizio 2026, e tenuto conto della pubblicazione della FAQ n. 58 in data 29 aprile 2026, se sia possibile per l'ente – che abbia già approvato il rendiconto dell'esercizio 2025 in data antecedente o contestuale alla pubblicazione della predetta FAQ – utilizzare la quota di avanzo svincolata dal FCDE per l'anno 2026, laddove tale facoltà sia stata esplicitamente prevista nella delibera consiliare di approvazione del rendiconto 2025”
La Sezione ha risposto che “la disciplina prevista dall'art. 187, c. 2, del TUEL deve essere interpretata in coerenza con il sistema dei principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, dei quali costituisce applicazione specifica nell'ambito della gestione degli accantonamenti. La FAQ ARCONET n. 58 integra una legittima interpretazione tecnico-contabile, riconducibile alle funzioni proprie della Commissione ARCONET, finalizzata a disciplinare le modalità di rappresentazione e utilizzo della quota svincolata del FCDE in modo coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto;
- la contabilizzazione della quota tra gli «altri accantonamenti» non si pone in contrasto con la norma primaria, ma risponde all'esigenza di assicurare tracciabilità, stabilità e confrontabilità del risultato di amministrazione, evitando che lo svincolo del FCDE si traduca in un'automatica e immediata disponibilità dell'avanzo nel corso dell'esercizio in difetto delle necessarie verifiche procedurali. Resta, pertanto, ferma la piena disponibilità — quale avanzo libero — della quota del FCDE rideterminato che l'ente non abbia espressamente destinato, in sede di rendiconto, al finanziamento del FCDE dell'esercizio successivo, con possibilità di utilizzo secondo la disciplina vigente, nei termini ulteriormente definiti dalla recente normativa in materia di applicazione dell'avanzo di amministrazione”.