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Igiene urbana: i rilievi di ANAC

ANAC ha invitato una stazione appaltante ad annullare in autotutela una gara, del valore complessivo di oltre 10,2 milioni di euro e della durata di tre anni, per l’affidamento del servizio di igiene urbana in un Comune.

Con la delibera n. 218 del 10 giugno 2026, l’Autorità ha rilevato, anzitutto, l’illegittima previsione del possesso delle certificazioni, tra cui ISO 37001, quali requisiti di partecipazione. Secondo ANAC, l’art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 consente di richiedere soltanto i requisiti speciali tipizzati dalla legge: l’introduzione di condizioni ulteriori, a pena di esclusione, restringe ingiustificatamente la platea dei concorrenti. La disciplina di gara risultava inoltre contraddittoria, poiché la certificazione ISO 37001 era prevista sia come requisito di ammissione sia come criterio premiale.

Sono state riscontrate anche ulteriori criticità: la mancata nomina di un RUP da parte della centrale di committenza; l’attribuzione della fase esecutiva a un Comune non qualificato; il richiamo, in alcuni criteri premiali, ai CAM del 2022 anziché a quelli aggiornati dal D.M. 7 aprile 2025; nonché il divieto assoluto di subappalto, introdotto senza la specifica motivazione richiesta dall’art. 119, comma 2, del Codice.

La presenza di clausole ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza integra, secondo l’Autorità, una grave violazione ai sensi dell’art. 220, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante dovrà pertanto annullare il bando, il disciplinare e gli atti conseguenti, adeguando la documentazione in sede di riedizione della procedura.