Il Canone Unico Patrimoniale va iscritto a Titolo I entrate
La Sentenza Corte di Cassazione n. 12225/2026 che ha sancito la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale riscrive le regole di gestione e di contabilizzazione, con probabile allocazione contabile a Titolo I entrate tributarie anziché Titolo III entrate extra tributarie con conseguente modifica del piano dei conti. Sarà modificato il piano dei conti Dlgs 118/2011 e il Glossario Siope, con decorrenza 2027.
Ci si interroga anche sulla competenza a deliberare le tariffe del Canone, che, sebbene ora la norma disponga in capo alla Giunta, dovrebbero essere di conseguenza di competenza del Consiglio comunale.
Stessa cosa sui regolamenti, che dovrebbero essere trasmessi al MEF come per IMU TARI Addizionale Irpef, ai fini della loro efficacia.
Il giudice sarà quello tributario e i giudizi pendenti dovrebbero subire un difetto di giurisdizione.
Ma non basta certo un chiarimento ministeriale. Occorre riscrivere la norma a questo punto.
Come già evidenziato in nostra precedente NEWS, le Sezioni Unite civili - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dalla Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza con ordinanza del 7 aprile 2025, ed avente ad oggetto la questione se la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, di cui all’art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019, spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario, ovvero ancora all’uno o all’altro in base al contenuto concreto della pretesa - dopo aver ribadito l’ammissibilità dello strumento anche per il giudice tributario, attesa l'unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario ai sensi dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ed anche ai fini della risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, HA AFFERMATO IL SEGUENTE PRINCIPIO:
«IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 816-847, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019, HA, IN OGNI CASO, NATURA TRIBUTARIA»
Le Sezioni Unite hanno, infatti, evidenziato che il canone unico patrimoniale, introdotto dall’art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019 in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari - TOSAP, ICP, DPA, CIMP - e una prestazione patrimoniale - COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada), pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (a. l'occupazione di aree pubbliche; b. la diffusione di messaggi pubblicitari) «è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario»