Il principio di invarianza del gettito del canone unico patrimoniale è solo una tutela di bilancio e non impedisce aumenti
Il Consiglio di Stato Sezione VI, con Sentenza n. 4273 del 27 maggio 2026, ha fatto chiarezza sull’applicazione del canone unico patrimoniale a seguito di installazioni delle antenne (e, di conseguenza, altri presupposti).
Partiamo dalla norma oggetto di differenti interpretazioni, ovvero art. 1 comma 817 Legge 160/2019: in materia di canone unico patrimoniale: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”.
Cosa significa il principio di tendenziale invarianza del gettito?
SECONDO I GIUDICI TALE PRINCIPIO È SEMPLICEMENTE DIRETTO A TUTELA GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI, NON RAPPRESENTA UN VINCOLO MASSIMO ALLA POTESTÀ TARIFFARIA DEI COMUNI.
Quindi sono possibili, da parte degli enti locali impositori, aumenti tariffari, nel rispetto dei limiti di legge in materia di durata, superficie, tipologia, finalità dell’occupazione e localizzazione territoriale, oltre al generale principio di ragionevolezza.
In tema di antenne è poi rilevante la distinzione del terreno di installazione, se demaniale o patrimoniale indisponibile (canone fisso euro 800 per impianto) oppure patrimoniale disponibile (secondo regole di mercato)