Canone unico patrimoniale, pronto il correttivo per sanare le delibere degli anni precedenti
Il Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026 – Natura tributaria del canone - Indicazioni in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul sito internet del Dipartimento delle finanze, ha cambiato natura, da Extra tributaria a Tributaria, con tutte le conseguenze, giuridiche, fiscali, contabili.
La Circolare n. 1/2026 Ministero Economia e Finanze ha affrontato il tema della pubblicazione della delibera Canone Unico Patrimoniale -TRIBUTO, per l’anno 2026. MA SONO VALIDE LE DELIBERE DEGLI ANNI PRECEDENTI – annualità 2021 - 2025?
Per tutelare gli atti degli anni precedenti (ed evitare ricorsi) il Governo ha predisposto un correttivo che sarà inserito nel decreto legislativo sulla riforma dei tributi locali, di attuazione art. 14 Legge 111/2023, che sarà varato entro fine agosto prossimo.
Il correttivo prevede: «A decorrere dall’anno 2026, le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, si applicano alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone unico», di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico già adottate per gli anni d’imposta dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, decreto-legge n. 201 del 2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026 con le modalità di cui all’articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011. Le delibere inserite ai sensi del periodo precedente sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026.».
La stessa Circolare MEF 1/2026 ha precisato che in ordine alle norme che regolano l’attività di pubblicazione sul citato sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e dei regolamenti adottate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, attribuita dalla legge al Ministero Economia e Finanze, occorre far riferimento alla disciplina di carattere generale che prevede l’obbligo di invio al MEF dei suddetti atti, ai fini della loro pubblicazione. In particolare, detto invio deve avvenire, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli atti in questione nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del MEF, sul predetto sito internet.
Con riferimento ai termini di trasmissione, il MEF evidenzia che, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del citato D. L. n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle tariffe e i regolamenti in materia di tributi locali devono essere inviati dai comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento ai fini della relativa pubblicazione, che deve essere eseguita, a cura del MEF, entro il 28 ottobre del medesimo anno. La pubblicazione entro tale ultima data costituisce condizione di efficacia degli atti in discorso e di applicabilità dei medesimi per l’anno di riferimento.
Il MEF fa presente, invece, che per i tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, ad eccezione dell’imposta RC auto, la pubblicazione sul predetto sito internet dipartimentale non ha efficacia costitutiva, ma svolge una finalità informativa.
DALLA QUALIFICAZIONE DEL CANONE UNICO COME ENTRATA TRIBUTARIA DERIVA CHE, A DECORRERE DALL’ANNO D’IMPOSTA 2026, LE RELATIVE DELIBERAZIONI REGOLAMENTARI E TARIFFARIE, AFFINCHÉ ACQUISISCANO EFFICACIA, DEVONO ESSERE PUBBLICATE SUL PREDETTO SITO INTERNET DIPARTIMENTALE, SECONDO LE MODALITÀ E I TERMINI SOPRA INDICATI.
In conclusione, considerato che la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata il 1° maggio 2026, si deve ritenere che per l’anno d’imposta 2026:
➢ è ormai spirato, in data 28 febbraio 2026, il termine per l’adozione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, da parte degli enti locali, con la conseguenza che per tale anno non possono essere più adottati nuovi atti deliberativi;
➢ i comuni hanno l’obbligo di trasmettere, con le modalità sopra indicate, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie eventualmente già adottate per l’anno 2026;
➢ in mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti. Ad esempio, se il comune ha istituito il canone unico nel 2021 e successivamente ha adottato una deliberazione nel 2024 – ancora vigente poiché in seguito non sono stati approvati altri atti – lo stesso deve trasmettere solo la deliberazione del 2024 e non anche quella relativa al 2021.