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Il dipendente non autorizzato a svolgere altra attività non deve restituire i compensi

La Corte dei Conti Prima Sezione Centrale Giurisdizione d’Appello, con Sentenza n. 62/2026, ha affermato che nel caso in cui un dipendente pubblico svolga attività professionali vietate, non è comunque possibile per il giudice contabile comminare condanna di riversamento dei compensi percepiti.

Il dipendente infedele deve però essere diffidato alla cessazione di ogni attività vietata, con eventuale azione disciplinare e decadenza dall’impiego in caso di inerzia.

In verità, evidenzia la Sezione, oltre alle gravi misure disciplinari e alla sanzione della decadenza, previste per lo svolgimento di attività non autorizzabile, il Giudice della nomofilachia ha indicato gli effetti risarcitori che possono conseguire al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quali la restituzione degli emolumenti percepiti per l’attività di esclusiva, ivi compresa l’indennità a questa collegata, ovvero la restituzione di quella parte di trattamento stipendiale che l’Amministrazione ha corrisposto inutilmente, in relazione alle energie lavorative che il dipendente ha profuso per diversa attività continuativa, così non inverandosi il trattenimento degli emolumenti stipendiali congiunto ai proventi dell’attività vietata paventato dal Consiglio di Stato (sent. n. 10089/2024), richiedendosi, comunque, la prova di tale danno, nella sua esistenza ontologica, e dell’elemento soggettivo, in specie affatto integrata, non potendo discendere la violazione del rapporto di esclusiva e di alterazione delle corrispondenti prestazioni dal mero svolgimento di attività extraprofessionale. A tale stregua, non si verifica alcuna ingiustificabile asimmetria tra incarichi astrattamente autorizzabili e assolutamente incompatibili, trattandosi di fattispecie diverse assoggettate a conseguenze del tutto differenti. Conclusivamente, il Collegio conferma la sostenibilità del principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni riunite e, pur ritenendo fondati i motivi dell’appello del Procuratore regionale, assolve l’appellato dai relativi addebiti, poiché insussistente un obbligo di riversamento integrante responsabilità erariale, con riforma della prima sentenza solo in punto di motivazione. Le spese di giustizia e di lite sono da compensare integralmente, ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.g.c., stante il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti operato con la sent. n. 1/2025/QM/Proc.