Illegittima la compensazione tra crediti tributari e debiti per trasferimenti vincolati
La Corte dei Conti Sardegna, con delibera n. 159/2026, ha espresso parere circa la possibilità in via generale, per un ente locale di procedere alla compensazione tra crediti vantati nei confronti dei cittadini per tributi locali definitivamente accertati, esigibili e notificati e somme da erogare ai medesimi a qualsiasi titolo, anche qualora tali somme derivino da trasferimenti regionali vincolati a specifica destinazione, ovvero se il vincolo di destinazione delle risorse la natura delle stesse ostino all’operatività della compensazione.
L’ente locale ha premesso che gestisce quale ente attuatore, l’erogazione di somme a favore dei cittadini residenti a titolo di benefici economici (tra cui borse di studio e rimborsi per libri di testo) finanziati con risorse trasferite dalla Regione e caratterizzate da specifico vincolo di destinazione. Ha altresì precisato che alcuni destinatari delle predette erogazioni risultano morosi nei confronti dei comuni per tributi locali regolarmente accertati, divenuti esigibili e notificati, citando altresì l’art 23 del d.lgs. n. 472/1997, che, ad avviso dell’Amministrazione istante, disciplinerebbe, in via generale, l’istituto della compensazione tra debiti e crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ha altresì precisato che sussisterebbe in capo all’ente l’esigenza di assicurare una gestione improntata ai princìpi di una sana gestione finanziaria, equilibrio di bilancio e corretta amministrazione delle entrate proprie, osservando altresì che le somme da erogare ai beneficiari derivano da fondi regionali vincolati e destinati a finalità specifiche (diritto allo studio).
La Sezione Corte dei Conti ha espresso parere negativo.
I magistrati rilevano che per quanto la compensazione legale sia da tempo riconosciuta possibile in riferimento all’azione amministrativa, essa viene generalmente esclusa in materia tributaria (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, del. n. 60/2017) poiché si afferma che la stessa non può essere dedotta in forza del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, (già risalente al r. d 23 maggio 1924, n. 827) e che trova oggi fondamento nella riserva di legge costituzionale (art. 23 Cost.) la quale si sostanzia nell’impossibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di stipulare con il singolo contribuente pattuizioni che siano dirette ad incidere sull’attività di riscossione dei tributi.
Ed invero la giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn. 15123/2006, 15708/2007 e 12262/2007) ha affermato che in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, trattandosi di attività vincolata e non protendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso è regolata da specifiche disposizioni di legge (si veda, ad esempio, l’ipotesi prevista dall’art.31 comma 1 bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante “compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo” secondo il quale a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”; nonché l’ipotesi di cui all’art. 17, comma 1 del d. lgs 9 luglio 1997, 241 che prevede la compensazione di specifici crediti erariali per lo stesso periodo di imposta (in senso contrario Sez. Lombardia, deliberazione n. 251/2017).