Non è possibile compensare debiti tributari del contribuente con altri suoi crediti
La Corte dei Conti Sardegna, con delibera n. 159/2026, ha messo in guardia il Comune istante circa la possibilità di compensazione dei debiti tributari dei contribuenti con altre forme di credito dagli stessi vantati.
Il Comune istante ha posto il seguente quesito: “se, in via generale, un ente locale debba, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 472/1997 e dei princìpi di contabilità pubblica, procedere alla compensazione tra crediti vantati nei confronti dei cittadini per tributi locali definitivamente accertati, esigibili e notificati e somme da erogare ai medesimi a qualsiasi titolo, anche qualora tali somme derivino da trasferimenti regionali vincolati a specifica destinazione, ovvero se il vincolo di destinazione delle risorse la natura delle stesse ostino all’operatività della compensazione”.
L’ente locale ha premesso che gestisce quale ente attuatore, l’erogazione di somme a favore dei cittadini residenti a titolo di benefici economici (tra cui borse di studio e rimborsi per libri di testo) finanziati con risorse trasferite dalla Regione e caratterizzate da specifico vincolo di destinazione. Ha altresì precisato che alcuni destinatari delle predette erogazioni risultano morosi nei confronti dei comuni per tributi locali regolarmente accertati, divenuti esigibili e notificati, citando altresì l’art 23 del d.lgs. n. 472/1997, che, ad avviso dell’Amministrazione istante, disciplinerebbe, in via generale, l’istituto della compensazione tra debiti e crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ha altresì precisato che sussisterebbe in capo all’ente l’esigenza di assicurare una gestione improntata ai princìpi di una sana gestione finanziaria, equilibrio di bilancio e corretta amministrazione delle entrate proprie, osservando altresì che le somme da erogare ai beneficiari derivano da fondi regionali vincolati e destinati a finalità specifiche (diritto allo studio).
Ha infine considerato che si porrebbe un dubbio interpretativo circa la possibilità per l’ente locale di procedere alla compensazione tra le somme da erogare ai cittadini a qualsiasi titolo e i debiti tributari comunali dagli stessi dovuti. Formulando dunque il prefato parere, il Comune istante ha domandato se l’operazione di compensazione in parola sia compatibile, con i princìpi della contabilità pubblica, con l’art. 23 del d.lgs.472/1997, nonché col fatto che le risorse sono state trasferite dalla Regione e con la distinzione tra entrate proprie dell’ente e trasferimenti vincolati.
La SEZIONE HA EVIDENZIATO CHE LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI È POSSIBILE SOLO IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE, IN PRESENZA DI UNA SPECIFICA NORMA DI LEGGE CHE LA PREVEDA. Né, peraltro, data la sua natura di norma eccezionale, la stessa disposizione poteva trovare applicazione oltre il caso espressamente regolato, fino a ricondurre nel suo alveo l’ipotesi prospettata dall’Amministrazione istante.
Così, come, deve ritenersi per l’ipotesi affine della datio in solutum, in luogo dell’adempimento all’obbligazione tributaria, poiché deve affermarsi che la stessa è possibile solo se prevista da specifiche disposizioni di legge (art. 28 bis del D.P.R. 29 settembre 602, in materia di imposta sui redditi e art. 39 del d.lgs 31 ottobre 1990 n. 346, in materia di imposta sulle successioni e donazioni) come emerge dai precedenti in materia (SRC Molise n. 15/2020; SRC Emilia Romagna, n. 60/2017; SRC. Lazio, n. 162/2015, Sez. controllo Piemonte, n.35/2020/SRCPIE/PAR).
Né peraltro è conferente il richiamo al contributo di costruzione previsto dall’art. 16 comma 2 del dpr n.380/2001. Tale norma, infatti, prevede una sorta di datio in solutum, poiché afferma che, “a totale scomputo della quota dovuta il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione…con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune”. Ed invero tale contributo, secondo la giurisprudenza di legittimità, non ha natura tributaria e, dunque, sfugge dall’ambito della problematica in questione. (Cons. Stato, IV 5 maggio 2017, n. 2055).
Né, per converso, potrebbe trovare applicazione, secondo la prevalente giurisprudenza, l’art. 8, comma 1 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) che prevede l’applicazione generalizzata dell’istituto della compensazione dei tributi erariali, perché - in disparte l’opinabile assunto che tale norma non configurerebbe una norma di azione per l’Amministrazione ma unicamente una guarentigia per il contribuente (giacché non sarebbe comprensibile in che modo detta guarentigia potrebbe concretizzarsi) - in assenza dei regolamenti attuativi, essa non troverebbe applicazione, mentre sarebbe applicabile la previgente normativa (Cass. ord. n. 6207/2023; Corte conti Sez. controllo Molise, n. 15/2020; Sez. Piemonte n. 35/2020/PAR).