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Impianti di telefonia e canone unico patrimoniale: la giurisdizione è del giudice tributario

Il TAR Campania – Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 289 del 16 febbraio 2026, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia relativa all’obbligo di pagamento del canone unico patrimoniale per un impianto di telefonia mobile.

La vicenda riguardava l’autorizzazione rilasciata per l’installazione di una stazione radio base su un’infrastruttura già esistente. Nel provvedimento era inserita una prescrizione che imponeva all’operatore il versamento annuale del canone previsto dall’art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160/2019, pari a 800 euro per ogni impianto presente sul territorio comunale. La società ricorrente ha impugnato tale previsione ritenendola una condizione illegittimamente collegata al rilascio dell’autorizzazione.

Il TAR ha però ritenuto che la clausola contestata non costituisca una vera prescrizione autoritativa, ma un semplice richiamo all’obbligo di pagamento previsto direttamente dalla legge, senza incidere sulla validità del titolo autorizzativo.

Secondo il Collegio, la controversia riguarda quindi la debenza del canone e il relativo presupposto legale, non l’esercizio del potere amministrativo. Il canone previsto dal comma 831-bis è stato inoltre qualificato come prestazione patrimoniale di natura tributaria, poiché collegata allo svolgimento di un’attività economicamente rilevante da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche.

Per tali ragioni, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, compensando le spese di lite in considerazione dei contrasti interpretativi esistenti sulla natura del canone unico patrimoniale.