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Impianti Sportivi: condizioni e limiti all'affidamento diretto

Il parere dell'ANAC n. 33 del 2025 fornisce un quadro interpretativo fondamentale per comprendere quando sia possibile l'affidamento diretto della gestione di impianti sportivi, delineando con precisione i presupposti e i limiti di applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 38/2021.

La disciplina degli affidamenti per la gestione di impianti sportivi si inserisce in un complesso sistema normativo che vede l'interazione tra diverse fonti. Il decreto legislativo 201/2022 stabilisce che l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica, favorendo il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici. Parallelamente, il Codice dei contratti pubblici disciplina le concessioni di servizi economici di interesse generale, stabilendo che per i profili non disciplinati si applica il decreto legislativo 201/2022.

In questo contesto si inserisce l'articolo 5 del decreto legislativo 38/2021, che contempla la possibilità di affidare direttamente la gestione di impianti sportivi ad associazioni e società sportive senza fini di lucro, derogando così al principio generale dell'evidenza pubblica.

L'ANAC chiarisce tuttavia che l'articolo 5 del decreto legislativo 38/2021 non può essere interpretato come disposizione derogatoria alle previsioni del Codice dei contratti pubblici, poiché una simile deroga non è contenuta nella norma.

La norma deve quindi essere letta in maniera coordinata e sistematica con le disposizioni degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 38/2021 e in coerenza con le previsioni del Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria vigente.

L'ANAC individua cinque condizioni cumulative che devono sussistere per l'applicazione dell'articolo 5, di seguito sintetizzate.

La disposizione può trovare applicazione esclusivamente quando un'Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro abbia presentato all'ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare.

All'ente locale deve pervenire una sola proposta.

La proposta deve essere corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria e deve riguardare un impianto sportivo da "rigenerare, riqualificare o ammodernare", quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento.

La proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, in linea con la ratio della norma volta a promuovere l'attività sportiva come strumento di coesione sociale.

Il valore dell'affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall'articolo 14 del Codice.

L'ANAC chiarisce che la fattispecie disciplinata dall'articolo 5 è più correttamente riconducibile ad uno schema concessorio dove l'affidatario trae dalla gestione dell'impianto una remunerazione sufficiente a coprire l'investimento e i costi di gestione. Il riferimento alla "gestione gratuita" non esclude il carattere oneroso della concessione, ma è inteso ad escludere la corresponsione di un canone periodico associato all'utilizzo dell'impianto sportivo come bene del patrimonio indisponibile dell'ente locale.

In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, l'ente locale deve garantire la conoscibilità del progetto presentato mediante pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet. Inoltre, l'applicazione della norma deve essere opportunamente motivata dall'ente locale nel provvedimento che dispone l'affidamento, con indicazione di tutti i presupposti richiesti.

Il parere ANAC n. 33/2025 fornisce un quadro interpretativo rigoroso che consente l'affidamento diretto della gestione di impianti sportivi solo in presenza di condizioni molto specifiche e delimitate. La norma va applicata con estrema cautela, verificando puntualmente la sussistenza di tutti i presupposti e garantendo sempre la massima trasparenza nell'azione amministrativa.