Imposta di bollo: niente regime forfettario per contratti e atti telematici nei procedimenti concessori
Con la Risposta n. 153/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime forfettario dell’imposta di bollo pari a 16 euro previsto per gli atti e i provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica non si estende ai contratti e agli atti di obbligazione stipulati nell’ambito di procedimenti concessori.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la misura forfettaria introdotta dalla legge n. 147/2013 riguarda esclusivamente gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni disciplinati dall’articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972.
Rientrano quindi nel regime forfettario, ad esempio:
- provvedimenti amministrativi conclusivi di un procedimento;
- autorizzazioni, concessioni, licenze e altri atti amministrativi rilasciati al privato;
- copie, estratti e documenti dichiarati conformi all'originale quando rilasciati telematicamente su richiesta dell'interessato.
La misura forfettaria di 16 euro si applica indipendentemente dalla dimensione del documento informatico.
Per i contratti e le scritture private riconducibili all’articolo 2 della stessa Tariffa continua invece ad applicarsi il criterio ordinario dell’imposta di bollo, pari a 16 euro per ogni foglio, anche quando il documento è formato e rilasciato in modalità digitale.
In sintesi, nei procedimenti concessori il provvedimento amministrativo rilasciato a seguito dell'assegnazione può beneficiare del bollo forfettario, mentre il contratto o l'atto di obbligazione collegato alla concessione ne resta escluso.