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Imposta di bollo su registri elettronici: soglia annuale per le registrazioni

L'imposta di bollo tenuta per i registri tenuti in modalità elettronica (laddove prevista, l'imposta di bollo è esclusa dai registri IVA) è dovuta ''ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse''. L'espressione ''o frazioni di esse'' attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di registrazioni inferiore alla soglia di 2.500 registrazioni.

Ne consegue che, laddove nel corso dell'esercizio il libro giornale tenuto in modalità telematica sia utilizzato per registrare un numero di operazioni costituenti una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, si ritiene soddisfatto il presupposto dell'imposta di bollo che sarà quindi dovuta per il relativo esercizio di riferimento, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La disciplina prevista per i libri e registri tenuti in modalità informatica presenta, quindi, differenze con quella prevista per i libri tenuti su supporto cartaceo in cui il presupposto di imposta è costituito dalla bollatura e dalla vidimazione delle pagine e non, come detto, dall'utilizzo del registro durante l'anno mediante le relative operazioni di registrazione. Sulla base di tali considerazioni ai fini dell'imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse deve essere effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio.

Lo chiarisce la Risposta n. 144/2026 dell'Agenzia delle entrate.