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IMU: abitazione principale a seguito di evento sismico

Con Sentenza n. 86 del 28/02/2025, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria sezione 1, in materia di IMU, ha riconosciuto al soggetto passivo residente la possibilità di beneficiare della detrazione IMU concernente l’abitazione principale, pur non avendo il requisito della dimora abituale.

La controversia in esame vede l’Ente impositore emettere due avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2018 e 2019, disconoscendo la possibilità di considerare uno dei due immobili, oggetto di accertamento, come la propria abitazione principale, in quanto lo stesso immobile risultava essere, a seguito di ordinanza, temporaneamente inagibile con divieto di accesso e di utilizzo a causa di un evento sismico.

Per l’Ente, la circostanza dell’inagibilità riconosciuta sulle unità immobiliari permetteva al contribuente residente di poter beneficiare esclusivamente della detrazione del 50% della base imponibile prevista dalla normativa IMU per immobili inagibili, ma non la possibilità di considerare uno degli immobili come la propria abitazione principale (pur avendo fissato la propria residenza) in quanto mancante del requisito essenziale della dimora abituale.

Il contribuente, dal canto suo, sosteneva che l'immobile dove aveva fissato la propria residenza doveva essere considerato come la propria abitazione principale, pur non avendo la temporanea disponibilità dell’immobile stesso.

I giudici della Corte di Giustizia di secondo grado dell’Umbria hanno ritenuto che la contribuente è formalmente residente nell’immobile sub. XXX ma non può dimorarvi per una causa di forza maggiore (inagibilità da sisma), circostanza che rende non imputabile a lei il conseguimento del requisito della dimora abituale, con la conseguenza che nel caso specifico la sola formale residenza è sufficiente per godere dall’esenzione dall’IMU. Osserva ad adiuvandum che tutta la legislazione di favore (ex multis D.L. 39/2009 e Legge 213/2023) per gli immobili inagibili per eventi sismici, senza distinzione fra abitazione principale e a disposizione, ha previsto, con diverse modalità anche durature, l’esenzione fiscale per minimizzare le conseguenze economiche derivanti da eventi sismici.

Pertanto nella fattispecie all’immobile censito al foglio Dati_Catastali sub. XXX spetta l’esenzione totale da IMU quale abitazione principale e per l’altro immobile spetta la riduzione della base imponibile ai fini IMU del 50 %.