← Indietro

Niente esenzione IMU per immobili accatastati come uffici

Con l’ordinanza 9 marzo 2026, n. 5235, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria, confermando che un immobile non può essere considerato abitazione principale ai fini dell’IMU se è accatastato in categoria non residenziale, anche se concretamente utilizzato come dimora abituale.

Il caso riguardava un avviso di rimborso IMU 2013 negato dall’amministrazione comunale. La contribuente sosteneva di aver fissato la propria residenza nell’immobile, che però risultava censito in categoria A/10 (uffici/studi privati) fino al 2018, quando è stata successivamente regolarizzata la categoria catastale.

La Cassazione ha evidenziato che, per l’esenzione IMU, è fondamentale la classificazione catastale dell’immobile, che deve corrispondere all’effettivo uso abitativo. La sola dimora abituale o la residenza anagrafica del possessore non bastano se l’immobile non è nella categoria corretta. La modifica catastale successiva produce effetti solo dalla data della variazione.

Conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese dei gradi di merito e di legittimità, confermando l’orientamento secondo cui la categoria catastale è requisito imprescindibile per l’agevolazione IMU.