IMU: "Finalità istituzionali" da non confondersi con "servizi pubblici"
Nella sentenza n. 10474 del 21/04/2026, oltre ad aver ricordato come devono essere considerate le aree urbane ai fini IMU (nostra precedente news), la Corte di Cassazione ha focalizzato l’attenzione sulla definizione di "compiti istituzionali" che molto spesso vengono confusi con la definizione di “servizi pubblici” al fine di beneficiare dell'esenzione IMU.
I protagonisti della controversia in esame sono l’Ente impositore e un Consorzio e quest’ultimo, appellandosi agli avvisi di accertamento a Esso notificati, sosteneva che, essendo costituito esclusivamente da pubbliche amministrazioni esenti IMU, doveva essere ritenuto esente dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) in quanto composto di enti pubblici territoriali e non svolgente attività commerciale.
Già i giudici di appello avevano ritenuto che il Consorzio non avesse i requisiti per l’esenzione dall’imposta ICI/IMU.
Questa Corte, rigettando il ricorso su questo punto, ha voluto ribadire che il concetto di «finalità istituzionali», proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, non deve essere confuso con quello di «servizi pubblici», che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti (quali il Consorzio) o società. Ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593).
Nella sentenza si legge, infatti: la locuzione "compiti istituzionali" contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, al fine di fruire dell'esenzione dall'ICI, è destinata ad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell'ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come ad esempio la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggetti dell'ordinamento (Cass. n. 10809 del 2016).
Il concetto di finalità istituzionali, che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, non deve confondersi con quello di interesse pubblico, che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata. Per cui non ogni iniziativa solo perché intrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica.
Si puntualizza che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti.
Tale beneficio non si delinea quando il bene viene utilizzato per attività esse stesse di carattere privato (Cass. n. 14094 del 2010).
I giudici puntualizzano, altresì, che sotto il profilo probatorio, come sia onere del Consorzio dimostrare che gli immobili siano destinati esclusivamente a finalità istituzionali (Cass. 26575/2018) ribadendosi che esse non possono equipararsi a generici “servizi pubblici”.
I “compiti istituzionali” ex art. 7, comma I lett. a) d.lgs. 504/92 sono, pertanto e solo, quelli relativi a funzioni pubbliche e servizio pubblico dell’ente locale, non potendo essere estese ad ogni attività svolta nell’interesse pubblico.