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IMU: fondamentale la classazione catastale dell'immobile

Con sentenza n. 9496 del 09 aprile 2024, la Cassazione ha ribadito che, ai fini ICI/IMU, uno dei requisiti fondamentali per poter riconoscere l’agevolazione abitazione principale è tener conto della classificazione catastale dell’immobile.

La controversia esaminata dai giudici vedeva da una parte l’Ente impositore che aveva emesso un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013, relativamente ad un immobile accatastato in categoria A/10, e dall’altra il contribuente che aveva fissato la propria residenza e dimora abituale presso l’indirizzo di ubicazione di tale immobile (cat. A/10) e dando per certo che, ai fini IMU, potesse beneficiare dell’agevolazione abitazione principale.

Nel primo grado di giudizio la Corte di Giustizia tributaria aveva respinto il ricorso.

Nel secondo grado di giudizio la Corte di Giustizia tributaria, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto applicabile il diritto di agevolazione abitazione principale con aliquota ridotta nella misura del 4,6 per mille, sulla base delle seguenti ragioni:

ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le riduzioni e detrazioni dall'imposta in oggetto spettano per l'unità immobiliare che sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

- i successivi commi 2 bis e due ter dispongono un abbattimento della base imponibile, calcolato in percentuale, che opera con la sola eccezione per immobili ascritti a categoria catastale A1, A8, A9;

- ne consegue che anche per gli immobili iscritti in categoria A 10 valgono i benefici fiscali, qualora l'immobile sia adibito ad abitazione principale del soggetto passivo;

- nel caso di specie il contribuente ha prodotto una certificazione storica anagrafica provando la sussistenza del presupposto di legge per la fruizione dell’agevolazione;

- il comune, senza avere fornito alcuna prova, si limita a invocare la non spettanza del beneficio sul presupposto che, ai fini impositivi, valga ed abbia effetto decisivo il solo dato formale della categoria di iscrizione catastale dell'immobile.”

Conseguentemente, l’Ente ha impugnato tale sentenza obiettando il fatto che un immobile accatastato in categoria A/10, con destinazione d’uso “ufficio”, non possa essere considerato immobile adibito ad abitazione principale.

La Suprema Corte ha sostenuto la tesi del Comune, focalizzando la motivazione sulla classificazione catastale dell’immobile e facendo leva sulla normativa di riferimento, in cui si legge: “Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, all’epoca vigente, «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili [di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504]…. omissis. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.»

Il comma 4 della medesima disposizione prevede che «Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Come si evince dalla normativa sopra riportata, la classificazione in A 10 comporta un diverso calcolo dell’imponibile e ciò, proprio, in ragione della diversa destinazione d’uso”.

Dunque, sarà soggetto all’imposta l’immobile che presenta una destinazione d’uso ufficio-studio e al quale, correttamente, viene attribuita la relativa categoria catastale A/10.

I giudici hanno ricordato, altresì, che “qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento (Cass., Sez. 5, n. 7930 del 20/04/2016; Sez. 5, n. 1704 del 29/01/2016).”

Infatti nel caso specifico, il contribuente solo nell’anno 2017 aveva operato in tal senso, ottenendo la variazione catastale a seguito di un mutamento delle condizioni formali legate al rilascio del permesso a costruire.