Inammissibile il ricorso contro la lex specialis di gara non immediatamente escludente
ll TAR Lazio, con sentenza pubblicata l'8 giugno 2026, è tornato a pronunciarsi sul tema dell'immediata impugnabilità delle clausole della lex specialis nelle procedure di affidamento pubblico, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui le clausole non immediatamente escludenti possono essere contestate soltanto unitamente all'atto applicativo lesivo, normalmente coincidente con l'aggiudicazione.
La controversia riguardava una procedura aperta, suddivisa in più lotti, finalizzata all'affidamento di servizi specialistici di documentazione e alimentazione di una banca dati multimediale. L'operatore economico ricorrente aveva impugnato direttamente il bando e gli atti di gara, contestando, tra l'altro, la struttura economica dell'accordo quadro, l'applicazione della clausola sociale e la previsione di un requisito relativo all'iscrizione nella cosiddetta "white list" prefettizia.
Secondo la società ricorrente, la disciplina di gara avrebbe determinato uno squilibrio contrattuale tale da rendere impossibile formulare un'offerta economicamente sostenibile, poiché i costi organizzativi risultavano certi mentre i ricavi dipendevano dall'effettivo utilizzo delle prestazioni da parte della stazione appaltante.
Il Collegio ha tuttavia escluso che le clausole contestate possedessero carattere immediatamente escludente. Richiamando la giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, i giudici hanno ricordato che l'onere di immediata impugnazione sussiste soltanto in presenza di clausole che impediscano oggettivamente la partecipazione alla gara o rendano impossibile la formulazione di un'offerta. Nel caso concreto, la partecipazione di diversi operatori economici alla procedura è stata ritenuta elemento significativo per escludere che le condizioni previste dalla lex specialis fossero tali da precludere in modo assoluto la presentazione di offerte sostenibili. Il Collegio ha concluso nel senso che abbiano carattere escludente le clausole aventi attitudine ad impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un’offerta corretta, ossia – in ultima analisi – di presentare la domanda di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1736). Pertanto, la partecipazione alla gara di altre società interessate all’affidamento dell’appalto costituisce - secondo il Collegio - elemento significativo nel senso di escludere tale attitudine, in quanto se le condizioni economico-contrattuali previste nel disciplinare e nel capitolato fossero tali da rendere impossibile la partecipazione alla procedura, non si spiegherebbe la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio da parte di una pluralità di operatori economici.
Parimenti dichiarata inammissibile è stata la censura relativa alla clausola sociale. Il TAR ha osservato che il presunto pregiudizio concorrenziale prospettato dal ricorrente era meramente eventuale e dipendeva dagli esiti della procedura, non incidendo direttamente sulla possibilità di partecipazione alla gara.
Analoga sorte ha avuto il motivo riguardante il requisito della "white list". Pur rilevando che l'attività oggetto dell'appalto non rientrava tra quelle per cui la normativa prevede tale iscrizione obbligatoria, il Collegio ha evidenziato come la stazione appaltante avesse già chiarito il carattere meramente erroneo del riferimento inserito nella documentazione di gara. Inoltre, è stato ricordato che le clausole escludenti contrarie al principio di tassatività delle cause di esclusione sono affette da nullità e devono considerarsi come non apposte, con conseguente assenza di un immediato interesse all'impugnazione in mancanza di un provvedimento applicativo lesivo.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, compensando le spese di giudizio in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
La decisione conferma l'orientamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284) secondo cui il sindacato giurisdizionale sulle clausole della lex specialis è normalmente differito al momento in cui la lesione diviene concreta ed effettiva, limitando l'immediata impugnazione alle sole ipotesi di clausole realmente escludenti o ostative alla partecipazione alla procedura di gara.