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Incentivi tecnici negli Accordi Quadro: i chiarimenti del MIT sulla corretta quantificazione

ll Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti in merito al calcolo degli incentivi per funzioni tecniche nell'ambito degli Accordi Quadro, con particolare riferimento alla base di calcolo da utilizzare.

Secondo il recente parere del Supporto Giuridico ministeriale del 3 aprile 2025, gli incentivi devono essere calcolati sull'importo di ogni singolo contratto applicativo al netto del ribasso offerto, e non sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, che prevede la destinazione di risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale interno in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, negli Accordi Quadro la peculiare configurazione dello strumento contrattuale, strutturato come un contratto normativo volto a regolare successivi e non previamente individuati interventi, impone che la quantificazione degli incentivi avvenga in relazione ai singoli contratti attuativi. Nell'Accordo Quadro deve essere predeterminato in maniera chiara il limite quantitativo dello sforzo organizzativo richiesto al fornitore, attraverso la determinazione dell'importo massimo di spesa che funge da limite al quantum delle prestazioni richiedibili mediante i contratti attuativi. L'accantonamento preventivo delle risorse nei quadri economici degli appalti non può fondare un legittimo affidamento del dipendente alla percezione degli incentivi, essendo necessaria l'adozione di un apposito regolamento che ne disciplini criteri e modalità di ripartizione.

Il chiarimento ministeriale fornisce quindi un'importante indicazione operativa per le stazioni appaltanti, stabilendo appunto che gli incentivi tecnici negli Accordi Quadro devono essere calcolati sui singoli contratti applicativi effettivamente stipulati, al netto del ribasso offerto, e non sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro che rappresenta solo il limite massimo di spesa.