Indennità di funzione amministratori da coprire con risorse correnti
L’art. 1 comma 20 ter del DL 198/2022 convertito in Legge 14/2023 dispone:
20-ter. Fino al 31 dicembre 2025, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità.
Art. 1 commi 586 e 587 Legge 234/2021
586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario
Il DM 30.05.2022 dispone l’attribuzione ai Comuni del Contributi di cui sopra.
Venendo meno al 01.01.2026 la deroga di cui art. 1 comma 20 ter DL 198/2022, le risorse previste non potranno essere assegnate nel 2026 a tutti i Comuni, ma solo a quelli che nel 2020 non avevano ridotto l’indennità di funzione base, rispetto al DM 119/2000, amministratori, per rinuncia totale o parziale. Di conseguenza, occorre sopperire nel 2026 con risorse di parte corrente per la copertura indennità amministratori non più coperta fino al 31.12.2025 dal trasferimento statale.