Interpretazione estensiva della Corte dei Conti sull'utilizzo della cassa vincolata
La Corte dei Conti Lombardia con delibera n. 99/2025 ha offerto una interpretazione estensiva sull’utilizzo della cassa vincolata per il pagamento di spesa per investimento, che – riteniamo sommessamente – va oltre il disposto normativo di cui art. 195 Tuel, il quale fa riferimento all’utilizzo di cassa vincolata per il pagamento delle sole spese correnti libere. Il motivo è molto semplice: ovvero i tempi di reintegro delle somme provvisoriamente sottratte alla loro naturale destinazione.
La Sezione Lombardia sostiene: è consentito l'utilizzo di risorse vincolate per pagare spese di investimento diverse da quelle erogate per una specifica destinazione determinata per un importo, comunque, non superiore all'anticipazione di tesoreria deliberata a termini dell'art. 195, comma 2, del TUEL.
L'utilizzo della cassa vincolata si giustifica in ragione dei ritardi nel trasferimento delle somme connesse con lo specifico pagamento e in presenza di obbligazioni esigibili e, in generale, per la finalità di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, contestualmente evitando, in tal modo, il pagamento di interessi passivi connessi con lo strumento dell'anticipazione di tesoreria che comunque deve essere previsto per l'importo di utilizzo della cassa al fine di ripristinare la disponibilità di cassa entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, ovvero entro il più breve termine qualora non debbano essere pagate obbligazioni relative all'intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata.
Il ricorso all'anticipazione di tesoreria per il pagamento di spese di investimento è obbligato solo nelle ipotesi in cui il regime vincolistico di competenza sia esteso per legge alla gestione di cassa e, quindi, limitatamente alle entrate “ derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati” e “ derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata ”.
Si rileva che la cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati (cfr. da ultimo SRC Abruzzo n. 324/2024/PRSE).
Con il calcolo della cassa vincolata si determina l'importo dei fondi vincolati (aventi, cioè, vincolo di destinazione sia di competenza che di cassa) che alla data del 31 dicembre sono stati incassati ma che a conto dati non sono stati ancora pagati.
La Corte dei Conti afferma anche che “distolte temporaneamente dalle proprie finalità, le risorse per spese di investimento devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nelle casse del comune, come precisato nell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, ai punti 10.2. e 10.3.: “.. .L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di “carte contabili” di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL”)…”.
A dire il vero, tuttavia, il principio contabile nel punto di cui sopra richiamato fa riferimento all’utilizzo di incassi vincolati per i soli pagamenti di spese correnti non vincolate.
D’altronde, la norma richiamata, art. 195 comma 1 Tuel, sembra chiara in tale senso: gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, POSSONO DISPORRE L'UTILIZZO, IN TERMINI DI CASSA, DELLE ENTRATE VINCOLATE di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.