Ipotesi di contribuzione indiretta a Fondazione
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 114/2026, ha espresso parere in merito a ipotesi di contribuzione indiretta a Fondazione.
I Comuni istanti nell’anno 2001, hanno costituito una Fondazione Onlus” – cui hanno conferito una somma a titolo patrimonio iniziale – allo “scopo di provvedere all’offerta di servizi socio assistenziali e socio sanitari, approvandone lo statuto e conferendo le risorse economiche necessarie per la costituzione del patrimonio iniziale di essa”. Gli stessi Comuni hanno successivamente “approvato una convenzione con la Fondazione per la concessione della gestione di una Residenza Sanitaria Assistita per anziani” e per la locazione della relativa struttura.
Nel corso degli “anni di funzionamento, a seguito di difficoltà di gestione da parte della Fondazione, i due Comuni hanno ridotto l’importo del canone di locazione originariamente pattuito, così integrando quella contribuzione (nella specie, indiretta) a carico delle finanze pubbliche che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 comporta che la partecipazione agli organi collegiali sia onorifica”, ragion per cui attualmente “i membri del consiglio di amministrazione (nominati dai Sindaci dei due Comuni), tuttora percepiscono un gettone di presenza pari ad € 30,00 a seduta giornaliera, secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010”.
Tanto premesso, la nota evidenzia che “nell’anno 2025, i due Comuni hanno modificato la convenzione con la Fondazione Il Cerchio nel senso di:
- prorogare la durata del rapporto concessorio in relazione all’impegno assunto dalla Fondazione per un importante intervento di efficientamento energetico di cui la struttura necessitava;
- non concedere riduzioni del canone di locazione annuale. Il canone potrà essere ridotto solo a fronte di interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile di proprietà comunale secondo un programma da presentare ai Comuni, e per un importo pari all’investimento effettivamente realizzato;
- a seguito delle modifiche normative che imporrebbero la trasformazione delle Onlus in Enti del Terzo Settore, la Fondazione Il Cerchio, d’intesa con i Comuni, rimarrà Fondazione di diritto privato, non più onlus, senza divenire ente del terzo settore”.
Puntualizza altresì che “la situazione economica della Fondazione, stabile e in attivo, non richiede alcun intervento di “sostegno” da parte dei due Enti”.
Conclusivamente, il Sindaco del Comune richiede il parere della Sezione sui seguenti profili in relazione all’art. 6, co. 2, d.l. n. 78/2010 cit.:
1.“se la riduzione del canone, eventuale e legata all’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria da parte della Fondazione nella sua veste di conduttore dell’immobile di proprietà dei due Comuni, possa configurare una contribuzione indiretta a carico delle finanze pubbliche che condurrebbe a mantenere il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali.”;
2.“analogamente, si chiede se la modifica della convenzione, risalente all’anno 2025, nel senso di consentire alla Fondazione di effettuare direttamente un intervento straordinario di efficientamento energetico in cambio di una proroga della durata della concessione e della rideterminazione del canone alle condizioni sopra descritte, possa configurare una contribuzione a carico delle finanze pubbliche”.
La Sezione ha risposto in questi termini:
1. “la riduzione del canone di locazione di un immobile di proprietà di una o più Pubbliche Amministrazioni, connessa all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria da parte della Fondazione conduttrice, non configura una contribuzione indiretta a carico delle finanze pubbliche, con la conseguenza che in tal caso non opera il vincolo ex art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010 in tema di carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali”;
2. “la modifica della convenzione intercorsa tra una o più Pubbliche Amministrazioni e la Fondazione da esse costituita, per consentire alla seconda di svolgere direttamente un intervento straordinario di efficientamento energetico sull’immobile di proprietà delle prime ed in cambio di una proroga della durata della concessione e della rideterminazione del canone di locazione, non configura una contribuzione a carico delle finanze pubbliche in relazione all’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010 cit.”.
La portata esimente ex art. 2 della l. n. 1/2026 potrà avere luogo solo qualora la realtà fattuale, anche nei suoi sviluppi successivi al presente parere, corrisponda in maniera precisa e totale alla ricostruzione fornitane dall’Ente in sede di istanza.