← Indietro

La discrezionalità della PA non esclude il controllo sul danno erariale

Con la sentenza n. 117/2026, la Sezione I d'Appello della Corte dei conti ha chiarito che l'ampia discrezionalità amministrativa non impedisce il sindacato del giudice contabile quando siano contestati comportamenti che abbiano prodotto un uso inefficiente delle risorse pubbliche e un conseguente danno erariale.

Nel caso esaminato, la contestazione riguardava una comunicazione ritenuta inesatta sul numero degli iscritti di alcuni istituti scolastici, che avrebbe determinato un'errata allocazione degli educatori da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

Nel merito i magistrati hanno sottolineato che “in linea generale, deve essere prioritariamente evidenziato che il tasso di discrezionalità che connota un’attività amministrativa non costituisce una variabile in grado di precludere la cognizione di questa Corte, ma rappresenta solo una circostanza fattuale potenzialmente influente sul modo di esercizio di tale cognizione”. L’art. 1, co. 1, della L. n. 20/1994 limita infatti il sindacato contabile al merito delle soluzioni gestionali “ma non ostacola – implicitamente riservandola ad altro plesso giudiziario - la verifica della congruenza dell’operato con i fini pubblici, il controllo del rispetto dei precetti di economicità ed efficacia, l’esame della completezza dell'istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché della logicità ed adeguatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere”.

Nel caso di specie “dunque, non vi è disputa sul modo in cui sono state dislocate le risorse tra i diversi istituti scolastici, ma solo sulla circostanza che per effetto di quella comunicazione si sarebbe generato un inefficiente assetto delle risorse umane (educatori).

Sussiste quindi, secondo la Corte, la giurisdizione della magistratura contabile, a tutela dei principi di economicità, efficacia e buona amministrazione.