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Segnalazioni generiche e danno erariale: quando l'Ente non è tenuto ad agire

La Corte dei conti della Campania, con sentenza n. 147/2026, ha escluso la responsabilità erariale di amministratori e funzionari comunali che non avevano dato seguito a una segnalazione ritenuta generica e priva di elementi sufficientemente circostanziati.

Secondo i Magistrati “il dovere di procedere si configura a carico della Amministrazione e, segnatamente, dei suoi organi e uffici, in presenza di istanze specifiche e sufficientemente determinate che provengano da soggetti titolari di una posizione giuridica, qualificata e differenziata”. Non sussiste invece alcun obbligo di intervento a fronte di “domande formulate in modo generico ed impreciso da parte di un quisque de populo titolare di un indistinto interesse di fatto”, tanto più se provenienti da soggetti autori di ripetute e sistematiche segnalazioni.

Questa impostazione è funzionale ad evitare che le risorse pubbliche vengano infruttuosamente impiegate in attività procedimentali inutili e dispendiose.

In assenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento, l'inerzia dell'Ente non può dunque qualificarsi come gravemente colposa né dar luogo a responsabilità per danno erariale.