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La responsabilità contabile colpisce chi gestisce denaro o beni pubblici, indipendentemente dalla qualifica formale

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con Sentenza n. 1221 del 20/1/2026 è intervenuta in materia di Responsabilità erariale.

Per la Corte la responsabilità contabile colpisce chi gestisce denaro o beni pubblici, indipendentemente dalla qualifica formale. Pertanto, essa riguarda sia i dipendenti sia gli amministratori, compresi quelli di enti pubblici economici, qualora vi sia stato un uso illegittimo dei suddetti denaro e beni pubblici che abbia prodotto un danno concreto ed attuale alla pubblica amministrazione. Ciò, evidentemente, anche alla luce del concetto allargato (o “a geometria variabile”) di pubblica amministrazione – indicativo della flessibilità della P.A. nel cambiare forma e applicare norme diverse (pubblicistiche o privatistiche) a seconda del contesto e dello scopo, superando la visione rigida del passato e adattandosi alle esigenze della Comunità europea, agendo secondo diritto privato in atti non autoritativi e pubblico in quelli con potere di imperio, per realizzare fini pubblici attraverso diverse forme organizzative e regolamentari – che viene in rilievo in tali casi e che, quindi, consente l’applicazione della indicata disposizione anche ad un ente pubblico economico quale il Consorzio di sviluppo industriale, costituente, nel caso in esame, l’ ”amministrazione di appartenenza” tenuta al rimborso delle spese legali.