Le variazioni di bilancio possono essere adottate dalla Giunta con i poteri del consiglio solo in casi eccezionali
L’art. 175 comma 4 e comma 5 Tuel dispone in materia di variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio comunale. In particolare:
4.Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5.In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
Si rileva negli enti locali eccessiva disinvoltura nell’adottare tali variazioni di bilancio, che palesa difetti di programmazione. L'utilizzo della variazione di bilancio ex art. 175, comma 4, TUEL da parte della Giunta non può diventare una modalità ordinaria di gestione del bilancio, poiché rappresenta una deroga eccezionale alla competenza consiliare. Si utilizza tale strumento solo in presenza di una "via d'urgenza opportunamente motivata", con successiva ratifica consiliare entro 60 giorni.
Questo aspetto è stato discusso recentemente anche in Commissione Arconet, dove è stato evidenziato che:
-la motivazione dell'urgenza deve essere puntuale e specifica;
-non sono sufficienti formule stereotipate o richiami generici all'interesse pubblico;
-la Giunta deve spiegare perché non sia possibile attendere la convocazione del Consiglio;
-il Consiglio, in sede di ratifica, deve verificare anche la sussistenza delle ragioni di urgenza.
Anche la Corte dei Conti ha censurato tale modo di agire, se non rientrante nei canoni della stretta e motivata urgenza. La Corte dei Conti Molise, con deliberazione n. 45/2023 ha affermato che la competenza della Giunta ex art. 175, comma 4, TUEL è "temporanea ed eccezionale"; può essere esercitata solo in presenza di un'urgenza adeguatamente motivata; si tratta di una deroga alla competenza generale del Consiglio sulle variazioni di bilancio.
Nella Rivista della Corte dei conti n. 3/2023 è ribadito che l'art. 175, comma 4 costituisce una deroga eccezionale alla competenza consiliare prevista dagli artt. 42 e 175 TUEL; richiede una situazione di urgenza effettiva; attribuisce alla Giunta una competenza straordinaria e non ordinaria. Il ragionamento della Corte appare interessante perché collega direttamente l'urgenza all'eccezionalità della deroga al principio democratico di competenza consiliare.
Nelle verifiche sui bilanci e sui rendiconti altre Sezioni regionali hanno formulato rilievi quando non risultava adeguatamente motivato il ricorso all'art. 175, comma 4; le variazioni urgenti erano particolarmente frequenti; l'urgenza era basata su circostanze prevedibili da tempo. Gli orientamenti della magistratura contabile risultano sostanzialmente convergenti nel considerare illegittimo l'uso "organizzativo" o "di comodità" della procedura d'urgenza.
Le pronunce e la dottrina contabile ritengono generalmente giustificata la variazione urgente in presenza di:
-eventi calamitosi;
-finanziamenti sopravvenuti con termini molto brevi;
-provvedimenti statali o regionali sopravvenuti;
-necessità improrogabili per salvaguardare gli equilibri di bilancio;
-termini decadenziali imminenti che rendano impossibile attendere il Consiglio.
La motivazione dell’urgenza è invece ritenuta molto debole quando emerge:
-la semplice esigenza di accelerare l'azione amministrativa;
-la mancata programmazione dell'ente;
-interventi noti da settimane o mesi;
-la sola disponibilità di amministratori o uffici;
-formule generiche del tipo "necessità di procedere tempestivamente".
Alla luce degli orientamenti della Corte dei conti e di Arconet, una delibera ex art. 175, comma 4, dovrebbe contenere almeno:
-descrizione dell'evento sopravvenuto;
-data in cui l'esigenza è emersa;
-spiegazione del danno o del pregiudizio derivante dall'attesa del Consiglio;
-dimostrazione dell'impossibilità di seguire il procedimento ordinario;
-indicazione espressa delle ragioni di urgenza.
In sostanza, la variazione urgente della Giunta non deve essere una scorciatoia procedurale, ma una misura eccezionale, adeguatamente e concretamente motivata.