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L’istituto del comando non consente di aggirare la procedura Elevate Qualificazioni

Il TAR Sicilia, con Sentenza n. 1983/2026 ha censurato il comportamento di un Comune, dotato di dirigenza, che ha attribuito l’incarico di Elevata Qualificazione al Comandante di Polizia Municipale tramite Decreto del Sindaco a soggetto selezionato dall’esterno mediante procedura del comando.

La magistratura ha evidenziato che l’individuazione del dipendente da incaricare avviene tramite documentata procedura di valutazione comparativa fondata, in conformità ai criteri sulla disamina dei curricula presentati dai candidati e sul colloquio motivazionale, da espletarsi con modalità analoghe per tutti gli avvisi e gli ambiti operativi dell’Ente, da parte del Dirigente responsabile della posizione da ricoprire. Nella fase di comparazione idoneativa deve essere assicurata prevalenza al curriculum degli interessati e dunque al complesso delle loro competenze ed esperienze formative e professionali.

Nel provvedimento di approvazione delle risultanze della attività valutativa e di contestuale conferimento del conseguente incarico, a firma del Dirigente presso il quale è incardinata la posizione da ricoprire, deve essere data congrua motivazione delle ragioni sostanziali che hanno condotto all’individuazione, in particolare delle ragioni che hanno condotto alla scelta preferenziale in caso di più candidati per il medesimo incarico.